Interpello società di comodo: ecco cosa fare entro il 2 luglio

Francesco Oliva

27 Giugno 2015 - 14:22

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Le società di comodo che non superano il test di operatività o che hanno perdite sistemiche possono presentare un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate per chiedere la disapplicazione della relativa disciplina entro il prossimo 2 luglio.

Interpello società di comodo: ecco cosa fare entro il 2 luglio

Scadenza in vista per le c.d. società di comodo o non operative. Ai sensi dell’art. 37-bis del d.p.r. 602/1973 (c.d. “decreto accertamento”) i soggetti che rientrano in tale categoria, e intendono far disapplicare le disposizioni di penalizzazione fiscale, devono presentare istanza entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario per la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi.

Per le società con esercizio amministrativo coincidente con l’anno solare, tale scadenza è il prossimo 30 settembre, per cui potranno presentare istanza di interpello disapplicativo entro il 2 luglio 2015. Come precisato dalla circolare n. 32/E/2010 dell’Agenzia delle Entrate ciò prescinde dall’eventuale presentazione di una dichiarazione integrativa e/o di una tardiva trasmissione della dichiarazione medesima (entro il termine dei 90 giorni).

Quando si può presentare istanza di interpello?

L’istanza di interpello disapplicativo può essere presentata, previa verifica della non operatività o della perdita sistemica, se ricorrono due diverse tipologie di cause:

1) le cause di esclusione;
2) le cause di disapplicazione.

Le prime consentono di ottenere il beneficio della non applicazione della disciplina fiscalmente penalizzante, in quanto previste espressamente dalla normativa di riferimento, in particolare dall’articolo 30 della legge n. 724/1994. Tra le più significative vi sono le società che si trovano nel primo anno di esercizio e le società soggette al fallimento o alle altre procedure concorsuali.

Le cause di disapplicazione, invece, operano a favore di quelle società che presentano determinati parametri dai test di operatività.

Come presentare l’istanza?

L’istanza di interpello deve essere presentata al Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio. Essa, oltre ad essere debitamente firmata, deve contenere alcuni elementi obbligatori ovvero:

• una descrizione completa della fattispecie per la quale si richiede la disapplicazione;
• i dati del contribuente ivi compresi quelli relativi alle comunicazioni telematiche (indirizzo e-mail e posta elettronica certificata);
• i dati del legale rappresentante.

Dal giorno di invio della richiesta (fa fede il timbro postale o la data di invio della Pec), decorre il termine dei 90 giorni entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve dare una risposta. In caso di inerzia, vige la regola del silenzio-assenso per effetto della quale può ritenersi corretta l’interpretazione prospettata dal contribuente.

Quali sono le sanzioni previste?

In caso di mancata presentazione dell’istanza disapplicativa e contestuale non osservanza delle norme, la normativa tributaria prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro, più le eventuali imposte non versate maggiorate di sanzioni ed interessi.

La ratio della disciplina

La disciplina sulle società non operative è stata introdotta per contrastare il fenomeno delle società fittizie, ovvero quelle società solo formalmente preposte all’esercizio di una data attività economica, ma che in realtà vengono utilizzate per fini differenti, come, ad esempio, la gestione del patrimonio dell’imprenditore o dei soci, avvalendosi di un trattamento fiscale più favorevole.

Negli anni della crisi, in realtà, si sono venute a creare delle situazioni limite per cui molte società hanno visto i propri parametri contabili rientrare nel range della non operatività soltanto per il crollo temporaneo registrato nei fatturati prodotti. Questo è il motivo che può rendere utile presentare l’istanza di interpello per vedersi disapplicare la disciplina, ovviamente soltanto nei casi in cui la situazione economico-finanziaria considerata sia oggettivamente collegata ad un oggettivo stato di difficoltà temporanea.

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