Insegnanti, aspettativa per studio e ricerca: requisiti e come richiederla

Maria Stella Rombolà

28 Giugno 2018 - 10:53

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Il CCNL del comparto scuola offre ai dipendenti la possibilità di richiedere un periodo di aspettativa per motivi di studio, ricerca o dottorato durante il quale ricevono una borsa di studio e ottengono la garanzia di non perdere il posto di lavoro.

Insegnanti, aspettativa per studio e ricerca: requisiti e come richiederla

I dipendenti del comparto scuola possono richiedere l’aspettativa per motivi di studio, dottorato o ricerca. In alcuni casi infatti lo Stato concede ai propri dipendenti un periodo da dedicare alla formazione: ciò costituisce un notevole vantaggio sia per il lavoratore che può mantenere il suo posto di lavoro mentre si specializza sia per lo Stato stesso che al rientro del dipendente avrà una persona notevolmente più qualificata.

Solitamente è possibile richiedere un periodo di aspettativa per quasi tutti i contratti collettivi dei dipendenti pubblici e quello del comparto scuola è solo un esempio di questa importante agevolazione che consente ai lavoratori di specializzarsi senza perdere il posto di lavoro.

Le norme e le circolari esplicative che regolano la questione si sono sovrapposte nel tempo e per questo è bene fare chiarezza sul congedo straordinario per motivi di studio, ricerca e dottorato.

Aspettativa

Il punto di riferimento quando si parla di aspettativa scolastica è il Testo Unico della Scuola che prevede che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca possa ottenere il congedo straordinario senza assegni per motivi di studio per la durata del corso e che possa usufruire di una borsa di studio se soddisfa i requisiti necessari.

Nel 2002 la normativa in materia è stata integrata dalla finanziaria che ha stabilito che nei suddetti casi l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale ha instaurato il rapporto di lavoro.

Il congedo non viene calcolato in base a una durata specifica ma vale per l’intero periodo di dottorato; una volta cessato o concluso il dottorato, il dipendente deve necessariamente riprendere servizio.

Requisiti

Innanzitutto è bene chiarire a chi può essere concessa l’occasione di richiedere tale congedo:

  • personale assunto a tempo indeterminato anche che non abbia superato il periodo di prova;
  • docenti di religione cattolica,sia a quelli con 4 anni di anzianità sia a quelli sprovvisti, al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31/8) o fino al termine delle attività didattiche (30/6).

Nel 2010 la cosiddetta legge Gelmini ha modificato le disposizioni sull’aspettativa per motivi di studio, ricerca e dottorato e ha stabilito che il congedo deve essere compatibile con le esigenze dell’amministrazione.

Da ciò si evince che tale vantaggio non può più essere attribuito tramite domanda ma viene concesso solo se compatibile con le suddette esigenze; resta comunque da chiarire quali potrebbero essere le ragione che porterebbero a un eventuale diniego del dirigente scolastico.

Inoltre ci sono delle limitazioni per cui non è concesso di effettuare la domanda a:

  • i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca;
  • i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando di questo congedo.

Motivata domanda

La domanda di aspettativa va presentata dal dipendente interessato direttamente al dirigente scolastico con un ragionevole anticipo. La domanda viene definita a norma di legge “motivata” (art. 69 del DPR n. 3/1957) e va redatta per iscritto, in carta semplice, indirizzata al proprio dirigente e deve riportare:

  • il motivo per cui il congedo viene richiesto;
  • la data di decorrenza;
  • la durata dell’assenza.

Il lavoratore deve fornire i motivi precisi della richiesta spiegando anche in forma riservata le condizioni personali, familiari e di studio che lo portano a richiedere l’aspettativa. La domanda può essere auto certificata o in alternativa presentata unitamente a idonea documentazione.

Tempi di concessione

Il dirigente deve prendere una decisione rispettando il termine di 30 giorni a partire dalla richiesta effettuata dal dipendente; il silenzio al termine di questo periodo non corrisponde però all’assenso.

Una volta che l’aspettativa è stata concessa dal dirigente il provvedimento diventa decreto da trasmettere insieme alla domanda del dipendente alla Ragioneria provinciale dello Stato che assegnerà al decreto un numero progressivo e lo annoterà nell’apposito registro.

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