Congedo straordinario retribuito Legge 104, posso uscire?

Patrizia Del Pidio

2 Dicembre 2025 - 17:47

Si può uscire quando si fruisce del congedo straordinario retribuito per assistere un familiare con legge 104? Vediamo cosa dice la normativa e la giurisprudenza.

Congedo straordinario retribuito Legge 104, posso uscire?

Durante il congedo straordinario retribuito di 24 mesi per assistere un familiare con handicap grave ai sensi della legge 104, si può uscire di casa? La normativa al riguardo è abbastanza nebulosa e proprio per questo non è mai abbastanza chiaro cosa sia consentito fare e cosa, invece, potrebbe essere vietato. In ogni caso quando si chiede il congedo straordinario si deve mettere in conto che la propria vita, per i 24 mesi di fruizione, dovrà girare intorno ai bisogni del disabile e che si dovrà rinunciare a qualcosa. Senza prevedere che il caregiver annulli del tutto la sua vita, il congedo è un istituto che garantisce gli interessi del disabile.

Quali paletti pone la legge per chi assiste un familiare disabile? Per poter mantenere uno stato psicologico decente è possibile dedicarsi ai propri hobby? Si può frequentare una palestra, fare una passeggiata in montagna o partire per un breve viaggio?

Congedo straordinario, si può uscire?

Premettiamo che non esiste una normativa di riferimento vera e propria riguardo a quello che il caregiver può fare durante la fruizione del congedo straordinario retribuito, nello stabilire cosa è consentito fare ci si può riferire solo a quello che è stato previsto dalla giurisprudenza.

Chi fruisce del congedo straordinario per assistere un familiare con grave handicap non può e non deve annullare la propria vita e a ribadirlo sono diverse sentenze della Corte di Cassazione. Il congedo obbliga il caregiver a fornire al disabile una assistenza sistematica ma questo, sicuramente, non comporta rimanere al fianco del familiare beneficiario della legge 104 giorno e notte.

Chi assiste, quindi, si può ritagliare del tempo per se stesso, per riposarsi fisicamente e mentalmente dall’assistenza prestata. La legge non prevede la presenza costante con il disabile perché l’assistenza che si presta non deve essere intesa solo come accudimento.

L’Interpello n.30 del 6 luglio 2010 del Ministero del Lavoro chiarisce che l’assistenza può essere esercitata anche con attività collaterali come l’accompagnamento del disabile da un posto all’altro (ad esempio al lavoro). Ci sono, poi, delle attività di assistenza che neanche richiedono la presenza del disabile, un esempio potrebbe essere la prenotazione di una visita o il ritiro del referto di esami clinici.

Congedo straordinario, può esserci anche la badante

La sentenza 27232 del 2014 della Corte di Cassazione chiarisce, inoltre, che non necessariamente il lavoratore che beneficia del congedo straordinario retribuito debba farsi carico di tutta l’assistenza.

Nel lavoro di cura, infatti, ci si può avvalere anche dell’aiuto di una terza persona, che può essere anche una badante, a patto che questa figura non sostituisca completamente il lavoratore in congedo Con questa sentenza, quindi, i Giudici ammettono che è possibile farsi aiutare, ma non è contemplato farsi sostituire del tutto.

Non c’è, come dicevamo una normativa che specifichi cosa è possibile fare e cosa no e a guidare deve essere il buon senso che non porti a demandare a terzi l’assistenza per la quale il congedo è stato concepito.

L’assistenza non è 24 ore su 24

Assicurare il benessere del disabile non significa restare al suo fianco 24 ore su 24. Il lavoratore può utilizzare parte delle assenze dal lavoro anche per riposarsi dall’assistenza prestata a una persona con grave handicap. La legge non prevede che il familiare rimanga costantemente a contatto con il disabile. La Corte di Cassazione anche con la sentenza 30676 del 2018 ribadisce il concetto che l’assistenza non deve essere intesa come attività di accudimento, ma in senso elastico.

La normativa non vieta al lavoratore in congedo di uscire durante il periodo di congedo per dedicare tempo a sé stesso e al proprio ristoro. Uscire il sabato o la domenica, quindi, non è vietato, e chi fruisce del congedo non deve vivere i 24 mesi per i quali gli è concesso come un recluso a fianco del disabile.

Fare una passeggiata, andare in palestra, andare a cena fuori con gli amici sono tutte attività che permettono al caregiver di ricaricarsi mentalmente e sono contemplate nel corso dei mesi di congedo, a patto che ci si assicuri sempre il benessere del disabile grave affidandosi all’aiuto di un altro familiare o di una badante.

Ma attenzione, questo non significa che il caregiver possa partire in vacanza lasciando l’assistenza del disabile delegata a terze persone: in questo caso, infatti, la Cassazione ritiene che ci si macchi del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato.

Essenziale, quindi, è che il caregiver riesca a garantire al disabile l’assistenza di cui ha bisogno, ritagliando anche degli spazi per la propria vita. Sono consentiti, quindi, spostamenti momentanei per acquisti indispensabili, visite mediche o, ad esempio, anche la palestra se questa serve al benessere psicofisico del caregiver. Ma sempre basando le proprie uscite sugli effettivi bisogni del disabile.

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