INPS, indennità di maternità: cosa succede in caso di parto prematuro?

Giuseppe Guarasci

5 Maggio 2016 - 08:00

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Nuova circolare dell’INPS illustra i chiarimenti in caso di parto prematuro o ricovero del bambino all’interno dell’indennità di maternità.

INPS, indennità di maternità: cosa succede in caso di parto prematuro?

L’INPS, con la Circolare n. 69/2016, ha fornito interessanti istruzioni in ordine all’indennità di maternità per i giorni ulteriori rispetto ai 5 mesi riconosciuti nei casi di parto prematuro.
La circolare fornisce, inoltre, istruzioni operative per il pagamento delle indennità, nei casi di sospensione del congedo post parto per ricovero del neonato o del bambino adottato o affidato.

Di seguito tutti i dettagli e le novità in materia di congedo di maternità e parto prematuro alla luce dei recenti chiarimenti presenti nella cricolare INPS.

Congedo di maternità: il caso del parto prematuro

La circolare esplicativa dell’INPS interviene a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, nel Testo Unico della maternità e paternità.
La riforma in esame interessa le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata e riguarda, in particolare, i casi di parti “fortemente” prematuri da intendersi come quelli che si verificano prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto.
Rispetto alla disciplina previgente che prevedeva un congedo di maternità coincidente con i 5 mesi successivi al giorno del parto, ora il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi post parto, tutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data presunta del parto, risultando così di durata complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsto.
Inoltre, in tali casi, se la lavoratrice ha un provvedimento di interdizione prorogata, i giorni di congedo obbligatorio ante parto non fruiti si aggiungono al termine dei 7 mesi dopo il parto.
L’INPS provvede inoltre a dimostrare attraverso tre chiari esempi, qui riportati, la nuova disciplina dell’indennità di maternità in caso di parto prematuro.

Esempio 1 (parto fortemente prematuro avvenuto prima dei due mesi ante partum)

Data parto: 30/6/2015 - Data presunta parto: 20/9/2015 (inizio dei due mesi ante partum: 20/7/2015)

Durata del congedo di maternità: dal 30/6/2015 al 20/12/2015

Tale durata si determina calcolando la data del parto + tre mesi post partum (dal 30/6/2015 al 30/9/2015) + 81 giorni (62 giorni relativi ai due mesi ante partum + 19 giorni che intercorrono tra la data effettiva del parto e l’inizio dei due mesi ante partum. Si precisa che i 62 giorni sono conteggiati dal 20/7/2015 al 19/9/2015, mentre i 19 giorni sono conteggiati dal giorno successivo al parto fino al giorno precedente la data di inizio dell’ante partum, nella fattispecie dall’1/7/2015 al 19/7/2015).
Il criterio di calcolo del periodo di congedo non cambia se la lavoratrice alla data del parto si trova in interdizione anticipata.
Se la lavoratrice ha un provvedimento di interdizione posticipata gli 81 giorni (62+19) si aggiungono al termine dei 7 mesi dopo il parto.

Esempio 2 (parto prematuro avvenuto nei due mesi ante partum)

Data parto: 31/7/2015 (data compresa nei due mesi ante partum) - Data presunta parto: 20/9/2015 (inizio dei due mesi ante partum: 20/7/2015)

Durata del congedo di maternità: dal 31/7/2015 al 31/12/2015

Tale durata si determina, come avveniva prima della riforma in esame, calcolando la data del parto prematuro + tre mesi post partum (dal 31/7/2015 al 31/10/2015) + 51 giorni di congedo ante partum (dall’1/8/2015 al 20/9/2015).

Esempio 3 (ipotesi di indennizzo dei giorni ulteriori con conversione dell’assenza ad altro titolo)

Data effettiva parto fortemente prematuro: 1/4/2015
Data presunta parto: 23/6/2015 (inizio dei due mesi ante partum: 23/4/2015)
Congedo fruito (vecchie regole): dall’1/4/2015 al 1/9/2015
Periodo di congedo parentale richiesto dalla lavoratrice senza soluzione di continuità rispetto al congedo di maternità: es. dal 2/9/2015 al 30/10/2015

Se il datore di lavoro ha calcolato ed indennizzato il congedo post partum sulla base delle vecchie regole (5 mesi post partum dall’1/4/2015 all’1/9/2015), è possibile, a domanda dell’interessata, indennizzare a titolo di congedo di maternità anche gli ulteriori 21 giorni dal 2/9/2015 al 22/9/2015 (corrispondenti all’intervallo temporale che va dal giorno successivo al parto fino al giorno precedente la data di inizio dell’ante partum).

Indennità di maternità: sospensione del congedo post parto per ricovero del neonato o del bambino adottato o affidato

La circolare spiega inoltre la disciplina del nuovo art. 16-bis del T.U.paternità e maternità, relativo al congedo di maternità nel caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata.
In questo caso la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino.
Tale diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa.
L’ambito di applicazione della sospensione del congedo di maternità risulta quindi più esteso: la lavoratrice avrà infatti la possibilità di optare per la sospensione a prescindere dal motivo del ricovero del neonato, compatibilmente alle condizioni di salute con la ripresa del lavoro. La sospensione, inoltre, è esercitabile anche in caso di ricovero di minore adottato o affidato.

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