Infortunio nell’ora di educazione fisica: l’insegnante è responsabile?

Isabella Policarpio

8 Gennaio 2019 - 15:46

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Secondo la legge, l’insegnante di educazione fisica non è mai responsabile se l’incidente sportivo era imprevedibile ed inevitabile. Negli altri casi, egli è tenuto a risarcire il danno.

Infortunio nell’ora di educazione fisica: l’insegnante è responsabile?

Secondo la legge italiana, se un alunno subisce un infortunio durante l’ora di educazione fisica la responsabilità grava sull’istituto scolastico, a meno che non si fornisca la prova dell’inevitabilità del fatto e del rispetto di tutte le misure cautelari.

Dunque, gli insegnanti di educazione fisica sono responsabili per i danni subiti dagli studenti durante l’attività sportiva per il tempo un cui esercitano la supervisione della classe, a meno che l’evento sia espressione di un caso fortuito, ovvero di una situazione imprevedibile, inevitabile ed improvvisa.

In caso contrario, l’insegnante di educazione fisica ha l’obbligo di risarcire il danno subito dallo studente, a meno che la scuola non fornisca la prova della sua condotta irreprensibile, senza la possibilità di prevedere in anticipo l’infortunio.

Infortunio sportivo, chi ha la responsabilità?

Gli insegnanti di educazione fisica sono civilmente responsabili degli infortuni che si verificano durante l’ora di ginnastica, nello svolgimento dell’attività sportiva, a meno che non dimostrino con prove idonee che l’incidente non poteva essere evitato in nessun modo.

In particolare, l’insegnante deve provare il caso fortuito, cioè l’ipotesi in cui l’incidente sportivo è stato improvviso e non evitabile, nonostante il rispetto del dovere di sorveglianza sulla classe e di tutte le misure cautelari, specifiche per l’attività sportiva svolta.

Per schematizzare, la responsabilità dell’insegnante di educazione fisica si configura quando:

  • c’è stata una violazione del dovere di sorveglianza e addestramento degli studenti;
  • quando gli alunni hanno svolto atti di violenza con il permesso dell’insegnante;
  • se l’infortunio è stato provocato dall’utilizzo di attrezzature non idonee allo scopo oppure intrinsecamente pericolose (quindi che implicano un margine di rischio di incidente), senza che l’insegnante abbia verificato la loro sicurezza.

Facciamo chiarezza con degli esempi: se durante una partita di pallavolo due studenti si scontrano ed uno si rompe un arto, l’insegnante di educazione fisica è esonerato da responsabilità, poiché non poteva evitare il fatto. Quindi, lo studente che subisce un danno durante il normale svolgimento dell’attività sportiva non può imputare la responsabilità del fatto al docente. Diverso è il caso di un insegnante che abbandona la classe, che si distrae durante lo svolgimento dell’attività sportiva o che fa utilizzare delle attrezzature inadatte o malmesse.

Cosa deve provare l’insegnante?

Nel caso in cui uno studente subisca un infortunio sportivo durante l’ora di educazione fisica, alla supervisione dell’insegnante, la legge italiana stabilisce come deve essere ripartito l’onere della prova. In particolare:

  • lo studente che ha subito il danno deve dimostrare in giudizio che l’incidente sia avvenuto a causa del comportamento illecito dell’insegnante o di un altro studente;
  • la scuola, in nome dell’insegnante di educazione fisica deve provare di aver messo in atto tutte le misure cautelari possibili e l’inevitabilità dell’infortunio.

In altre parole, l’istituto scolastico dovrà fornire delle prove idonee in merito al rispetto delle normative per la costruzione e manutenzione degli ambienti in cui si svolge l’ora di educazione fisica e la mancanza di una condotta illecita da parte dell’insegnante sotto accusa.

Inoltre il giudice di merito, nel valutare a chi spetta la responsabilità per il danno subito, deve anche tenere in considerazione le caratteristiche fisiche, psichiche ed emotive dello studente, giudicando se l’incidente poteva in qualche modo essere previsto dal professore accusato.

La “culpa in vigilando” dell’insegnante di educazione fisica

In ambito giuridico, la responsabilità dell’insegnante di educazione fisica si qualifica come “culpa in vigilando”, ex articolo 2048 del Codice Civile. Significa che ogni docente (non solo l’insegnante di educazione fisica) è responsabile dei fatti dannosi che accadono sotto la propria vigilanza.

Per la giurisprudenza, la responsabilità dell’insegnante di educazione fisica si verifica ogni volta che sussiste un difetto del controllo tecnico e disciplinare sui propri alunni ed anche quando vengono omesse le norme opportune a scongiurare ogni prevedibile situazione di pericolo.

Naturalmente, l’obbligo di vigilanza in capo al professore non può essere considerato in modo assoluto a priori, ma occorre che il giudice faccia le opportune valutazioni caso per caso, in considerazione delle prove fornite sia dall’alunno che dall’istituto scolastico. In particolare, sull’insegnante grava una presunzione di responsabilità, di conseguenza egli è tenuto a dimostrare in giudizio che l’infortunio non è addebitabile alla sua condotta illecita o negligente.

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