I contribuenti che avviano una nuova attività professionale o di impresa nel 2015 beneficiando del Regime Iva forfettario possono abbattere l’imponibile del 33% per i primi tre periodi d’imposta.
Nell’ambito della disciplina del Regime Forfettario, la Legge di Stabilità, al fine di incentivare l’avvio di nuove attività produttive da parte di persone fisiche, ha previsto un particolare tipo di agevolazione, applicabile a partire dal primo gennaio 2015.
Ai soggetti che avvieranno una nuova attività, aderendo al nuovo regime forfettario potranno, nel caso in cui possiedano ulteriori specifici requisiti, abbattere nella misura di un terzo (33%) per il periodo di inizio dell’attività e per i due successivi, il reddito determinato forfettariamente, previa applicazione ai ricavi o compensi percepiti nei suddetti periodi d’imposta dei coefficienti di redditività individuati dalla Legge.
In pratica, l’agevolazione in commento consente di escludere da tassazione quota parte del reddito che il contribuente ha già determinato in modo forfettario in applicazione del nuovo regime fiscale. L’agevolazione in esame, qualora risulti applicabile può essere sfruttata per l’esercizio iniziale e i due successivi per poi tornare nei successivi periodi alla tassazione ordinaria.
L’agevolazione
A decorre dal primo gennaio 2015, a fronte dell’esercizio di una nuova attività, esercitata in forma di impresa o di lavoro autonomo, il contribuente potrà fruire del beneficio fiscale consistente nell’abbattimento di un terzo del reddito forfettariamente determinato qualora, oltre a rispettare i requisiti per l’accesso al regime forfettario rispetti, le ulteriori condizioni, ovvero:
- non deve aver svolto negli ultimi tre anni un’attività artistica, professionale o di impresa, neanche in forma associata;
- la nuova attività non deve costituire una mera prosecuzione di un’altra attività già svolta in passato dallo stesso contribuente, anche sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui si tratti di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni;
- nell’ipotesi in cui venga proseguita un’attività svolta da un altro soggetto i ricavi o compensi conseguiti da quest’ultimo nel periodo d’imposta anteriore a quello di acquisizione dell’attività non devono essere stati superiori ai limiti imposti per l’accesso al nuovo regime forfettario.
I requisiti di cui ai punti precedenti non necessitano per accedere al regime forfettario bensì occorrono unicamente per la fruizione dell’ulteriore beneficio che il legislatore ha inteso riservare per l’avvio di una nuova attività avente di per se i requisiti utile per ricadere nel campo di applicazione del regime stesso.
In realtà, si tratta dei medesimi requisiti già previsti anche nella normativa riguardante i contribuenti minimi di cui all’articolo 27, commi 1 e 2 del D.l. n. 98/2011. In generale, quindi, rileva la prassi dell’Agenzia delle Entrate già emanata in riferimento a tale regime.
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