Rent to buy: ecco come il Decreto Sblocca Italia lo legittima

Federico Migliorini

9 Ottobre 2014 - 13:57

Il Decreto Sblocca Italia per la prima volta legittima i contratti di rent to buy, amplia le garanzie a tutela di proprietari ed inquilini per incentivare l’utilizzo di questa forma contrattuale nella compravendita di immobili.

Rent to buy: ecco come il Decreto Sblocca Italia lo legittima

Il Governo nel tentativo di dare respiro al mercato immobiliare ha deciso di introdurre nel DecretoSblocca Italia” la legittimazione civilistica del contratto di “rent to buy”, in modo da offrire maggiori garanzie al proprietario e all’inquilino dell’immobile permettendo un maggior utilizzo di questo tipo contrattuale per la compravendita di beni immobili.

Il contratto di "rent to buy" offre la possibilità data all’acquirente di prendere in affitto l’immobile fino al momento in cui non sarà in grado di accedere ad un finanziamento bancario per concludere l’acquisto. In pratica, con questo tipo di contratto il potenziale acquirente ha la possibilità di restare in affitto nell’immobile che intende acquistare per un periodo concordato con il proprietario, potendo in questo periodo scegliere se procedere all’acquisto scomputando dal prezzo parte dei canoni pagati. Con il Decreto “Sblocca Italia” il Governo ha deciso di introdurre alcune importanti novità che ampliano l’appetibilità di questa tipologia di contratto sul mercato, offrendo maggiori garanzie sia al proprietario che all’inquilino dell’immobile. Vediamo le principali novità.

La trascrizione nei registri immobiliari
Il Decreto ha previsto l’estensione anche per i contratti di “rent to buy” della facoltà di trascrivere il contratto nei registri immobiliari, secondo le norme previste per il contratto preliminare. Tale trascrizione avrà validità per l’intera durata del contratto, che è stipulabile per la durata massima di 10 anni. Attraverso la trascrizione nei registri immobiliari del contratto l’inquilino avrà garanzia di veder riconosciuta la sua possibilità di acquisto, per tutta la durata del contratto stipulato.

Tutele in caso di mancata esecuzione del contratto
Il Decreto ha previsto alcune tutele utilizzabili in caso di mancata esecuzione del contratto. Se l’inadempimento è dovuto a cause imputabili al proprietario dell’immobile, l’inquilino ha diritto alla restituzione della parte di canoni già versati ed imputati a corrispettivo in conto prezzo. Inoltre è concesso all’inquilino un privilegio speciale sull’immobile per la parte di canone imputata a prezzo, cosicché in caso di cessione forzata dell’immobile, i canoni già pagati saranno preliminarmente imputati a suo risarcimento. Se, invece, la risoluzione avviene per cause imputabili all’inquilino, il proprietario ha diritto alla restituzione dell’immobile e può ritenere interamente i canoni a titolo dì indennità.

Fallimento del proprietario
Considerando la situazione non proprio rosea del mercato immobiliare e anche delle stesse aziende costruttrici, il Governo ha deciso di prevedere una via d’uscita per l’inquilino nel caso in cui, una volta stipulato il contratto di “rent to buy”, l’azienda costruttrice fallisca. In questo caso, infatti, sarà possibile continuare il contratto stipulato con il nuovo proprietario dell’immobile.

La risoluzione del contratto
Il contratto si ritiene risolto se il locatore non paga un numero di canoni contrattual­mente fissato dalle parti, che non sia inferiore ad 1/20 del loro ammontare complessivo. Inoltre, nella gestione dell’immobile in vigenza del contratto di “rent to buy”si rendono applicabili le norme in tema di usufrutto per quanto compatibili.

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