Reverse charge IVA: come funziona l’inversione contabile?

Francesco Oliva

12/02/2020

12/02/2020 - 16:32

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Reverse charge IVA 2020: come funziona l’inversione contabile? Analizziamo di seguito tutte le regole ed istruzioni per l’applicazione corretta.

Reverse charge IVA: come funziona l’inversione contabile?

Reverse charge 2020: cos’è e come funziona l’inversione contabile IVA?

Il reverse charge IVA è compreso a tutti gli effetti tra le misure finalizzate a contrastare l’evasione fiscale. Le novità che vengono introdotte periodicamente sono continue, e l’ultima riguarda l’applicazione dell’inversione contabile negli appalti e subappalti.

Dal punto di vista tecnico, il reverse charge IVA è una modalità di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto che consente di traslare l’onere impositivo dall’acquirente al venditore.

Il riferimento normativo del reverse charge IVA in Italia è rappresentato dall’articolo 17, commi 5 e 6 del dpr 633/1972 (c.d. «decreto IVA»).

Recentemente proprio il d.p.r. 633/1972 è stato oggetto di un’ampia riforma per effetto dell’introduzione dello spesometro trimestrale per mezzo del D.L. 193/2016. Tale novità, tuttavia, non ha inciso sulla parte della normativa IVA relativa al reverse charge.

Ecco la guida completa per comprendere cos’è, come funziona e quando si applica il reverse charge IVA.

IVA, Reverse charge 2020: cos’è e come funziona l’inversione contabile?

Cos’è e come funziona il reverse charge IVA? In termini pratici il reverse charge IVA rappresenta quel meccanismo tecnico contabile per effetto del quale:

  • il venditore emette fattura senza addebitare l’imposta (come normalmente dovrebbe fare);
  • l’acquirente integra la fattura ricevuta con l’aliquota di riferimento per il tipo di operazione fatturata e, allo stesso tempo, procede con la duplice annotazione nel registro acquisti (fatture di acquisto) e nel registro vendite (fatture emesse).

Ancora non è chiaro cos’è e come funziona il reverse charge IVA?

Procediamo allora con un esempio pratico del meccanismo di inversione contabile.

Si ipotizzi, a titolo di esempio, un’operazione di vendita tra due soggetti nella quale l’acquirente è soggetto passivo dell’imposta (nel senso che soddisfa i tre presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale ai fini IVA). La fattura viene emessa per euro 1.000 con codice di esenzione IVA articolo 17.

Il venditore emetterà quindi una fattura senza addebito IVA, in contabilità si registrerà il seguente articolo in partita doppia:

  • Credito verso Azienda Alfa a Ricavi per cessione di beni/prestazione di servizi.

Il soggetto acquirente, invece, riceverà una fattura da euro 1.000 ma la registrerà integrandola con l’IVA, che nel nostro esempio ipotizziamo pari al 22%.
In contabilità, l’acquirente registrerà quindi due operazioni: l’acquisto e l’autofattura.

Per l’acquisto redigerà la seguente scrittura in partita doppia:

  • Merci conto acquisti e IVA su acquisti a Fornitore esente Reverse charge IVA;

Per l’autofattura, invece, procederà come segue:

  • Cliente per autofattura a Vendite fittizie di merci e IVA su vendite.

Come si vede, il soggetto acquirente evidenzia l’IVA sia in dare che in avere, neutralizzando così l’operazione.

Adesso è chiaro cos’è e come funziona il reverse charge IVA o inversione contabile?
Riepilogando: il reverse charge IVA o inversione contabile si concretizza nell’emissione dell’autofattura, in modo tale che sia il destinatario a corrispondere l’IVA all’Erario anziché il fornitore.

Immaginiamo per un attimo che nel nostro esempio di prima non si fosse applicato il reverse charge.

In questo caso ci sarebbe stata una fattura con IVA e sarebbe stata versata al fornitore; quest’ultimo (si spera) l’avrebbe versata allo Stato mentre l’acquirente l’avrebbe portata in detrazione.

Applicando il reverse charge IVA, invece, entrambe queste operazioni vengono effettuate dall’acquirente.

Quest’ultimo addebiterà l’IVA sulla cessione al consumatore finale, il soggetto passivo effettivo dell’imposta.

IVA reverse charge 2020: quando si applica? Ecco tutti i riferimenti normativi

Il reverse charge IVA o inversione contabile ha trovato la sua applicazione originaria e naturale negli scambi comunitari, anche al fine di evitare le cosiddette «frodi carosello».

Tuttavia, in Italia come in altri paesi membri dell’Unione Europea, il reverse charge IVA o inversione contabile ha avuto larga applicazione soprattutto in materia di edilizia.

Il reverse charge IVA edilizia rappresenta però solo uno dei diversi ambiti di applicazione del meccanismo di inversione contabile.

In quali altri casi e quando si applica ancora il reverse charge IVA?
Il riferimento normativo sono i commi 5 e 6 dell’articolo 17 del dpr 633/1972 che individuano i seguenti ambiti di applicazione per il reverse charge IVA:

  • cessioni imponibili di oro da investimento;
  • cessioni di materiale d’oro;
  • cessioni di prodotti semilavorati o di purezza pari o superiori a 325 millesimi;
  • alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attivita’ di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si
    applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalita’ dei lavori;
  • alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell’articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
  • alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle
    finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonche’ dei loro ’componenti ed accessori;
  • alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
  • alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.

Per effetto delle novità introdotte dal Decreto Fiscale 2020, il reverse charge IVA si applica anche:

“alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad aquater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all’articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, il reverse charge negli appalti e subappalti ancora non è operativo: si attende l’autorizzazione dell’UE all’applicazione di misure in deroga alle regole comunitarie in materia di IVA.

Al netto di ciò, ed in attesa di ulteriori sviluppi, in tutti gli ambiti sopra indicati, ed in deroga alla regola generale di applicazione dell’IVA, si applica il reverse charge IVA o inversione contabile per effetto del quale:

al pagamento dell’imposta e’ tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l’annotazione «inversione contabile» e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e’ annotato anche nel registro di cui all’articolo 25.

IVA, reverse charge 2020 e fattura elettronica: novità e cosa cambia

L’avvento della fattura elettronica non ha comportato modifiche alla disciplina dell’inversione contabile.

A livello operativo, invece, una novità è rappresentata dalla cd integrazione contabile; secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate le annotazioni dell’integrazione contabile potranno essere inviate in via facoltativa e non obbligatoria al Sistema di Interscambio al fine di procedere con la conservazione elettronica delle stesse.

Inoltre, con la circolare numero 13/E del 2 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che una modalità alternativa all’integrazione della fattura può essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.

IVA reverse charge allargato a personal computer, tablet e console da gioco

Il reverse charge IVA o inversione contabile ha quindi come obiettivo principale quello di limitare l’evasione fiscale IVA.

Proprio per questo motivo, il campo di applicazione del reverse charge IVA è stato progressivamente esteso dall’evoluzione normativa comunitaria degli ultimi anni.

Dal settore dell’edilizia a quello immobiliare, andando a toccare anche il settore hi tech.

L’ultimo esempio, a questo proposito, è rappresentato dall’estensione del reverse charge IVA a pc portatili, tablet e console da gioco.

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