Delega fiscale: niente più rilevanza penale degli omessi versamenti IVA. E’questa la novità che vuole introdurre il Governo per i contribuenti che si trovano in difficoltà economica e non hanno commesso “comportamenti fraudolenti” di evasione.
L’omesso versamento di IVA superiore a 50.000 € nell’anno solare, non sanato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata evasa, non sarà più reato rilevabile penalmente se non verranno rilevati “comportamenti fraudolenti”. Questo è quanto ha affermato Enrico Zanetti, sottosegretario all’Economia, nel corso del convengo organizzato dall’Ordine dei Commercialisti di Milano.
L’obiettivo del governo è quindi quello di rivalutare la rilevanza penale degli omessi versamenti IVA, soprattutto per venire incontro a professionisti e aziende in situazione di difficoltà. Per questo motivo l’esecutivo sta pensando anche di rivedere i meccanismi che fanno raddoppiare i termini di accertamento, con l’obiettivo di evitarne un utilizzo strumentale negli accertamenti fuori tempo massimo.
L’attenzione dell’esecutivo in questo momento è concentrata sul versante penale della sanzione, lasciando tuttavia intatte le sanzioni amministrative. Altro effetto positivo per gli operatori economici arriverebbe dal “favor rei”, che permetterebbe di applicare la nuova sanzione ridotta anche ai procedimenti tutt’ora in corso. Infatti, l’articolo 8 comma 1 della Legge 23/2014 prevede la punibilità soltanto ove il mancato versamento del tributo sia legato a “comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati all’utilizzo di documentazione falsa”.
Questa nuova fattispecie, se approvata, escluderebbe dal penale tutti quei casi di omessi versamenti dell’Iva, perché chi dichiara ma poi non paga (magari a causa della crisi) non è guidato da intenzioni fraudolente. Lo stesso discorso può essere applicato anche alle ritenute d’acconto: i due casi sono intrecciati anche nella disciplina attuale (D.lgs 74/2000), che infatti applica ai mancati versamenti Iva le stesse pene previste per le ritenute: reclusione da sei mesi a due anni quando il mancato versamento supera i 50.000 euro per ogni anno d’imposta.
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