IVA, Split Payment PA, pubblicato il Decreto: ecco le maggiori novità per fornitori e enti locali

Simone Casavecchia

4 Febbraio 2015 - 14:21

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Pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il Decreto Attuativo che determina l’entrata in vigore dello Split Payment, il meccanismo di inversione contabile dell’IVA a cui saranno soggette le PA e i loro fornitori. Ecco quali sono le maggiori conseguenze.

IVA, Split Payment PA, pubblicato il Decreto: ecco le maggiori novità per fornitori e enti locali

Pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, il decreto attuativo del MEF che rende operativo il meccanismo contabile dello split payment. Al fine di arginare il fenomeno dell’evasione fiscale, infatti, la Legge di Stabilità ha previsto che le pubbliche amministrazioni, dal 1 Gennaio 2015, versino direttamente allo Stato l’IVA, prima dovuta ai propri fornitori.

Il meccanismo dello split payment, di fatto già entrato in vigore, comporterà, quindi numerose novità e numerosi effetti sia per i fornitori delle PA sia per le amministrazioni stesse, dal momento che l’applicazione di questo nuovo sistema contabile, oltre a specifici oneri prevede anche sanzioni di notevole entità.

Le nuove regole
In base alle norme contenute nel Decreto attutativo, l’IVA precedentemente pagata ai fornitori dovrà essere versata direttamente dalle amministrazioni pubbliche nelle casse dello Stato. Le PA deve seguire le seguenti indicazioni riguardo al versamento dell’IVA

  • L’IVA dovuta per una qualsiasi fornitura diviene esigibile al momento del pagamento del corrispettivo, anche se la singola amministrazione ha facoltà di optare per rendere esigibile il pagamento dell’IVA al momento di ricezione della fattura (art. 3);
  • l’Iva dovuta per gli acquisti istituzionali deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione utilizzando un apposito codice tributo (art. 4);
  • Una seconda possibilità è quella di eseguire ogni giorno un diverso versamento dell’IVA dovuta o per tutte le fatture che in quello stesso giorno divengono esigibili, o per ogni singola fattura la cui IVA diviene esigibile.

Gli enti dotati di un conto corrente di deposito presso la Banca d’Italia versano l’IVA con modello F24EP; gli enti dotati che hanno un conto corrente presso altri istituti bancari o presso le Poste effettuano un versamento unificato; gli altri enti effettuano un versamento diretto all’entrata del bilancio dello Stato.

I fornitori
I fornitori delle PA emettono regolare fattura per i beni e i servizi forniti utlizzando l’annotazione “scissione dei pagamenti” sulla fattura stessa.
Anche se la fattura va regolarmente registrata, l’imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture emesse verso le PA non deve essere computata come IVA a debito e, quindi, non deve essere neanche considerata ai fini della liquidazione mensile o trimestrale dell’IVA stessa.
Per i fornitori si configura fondamentalmente un unico problema: non essendo, nella quasi totalità dei casi, fornitori esclusivi delle Pubbliche Amministrazioni, i fornitori dovranno adottare due sistemi di gestione della contabilità differenziati: uno riservato alle Pubbliche Amministrazioni servite e uno per tutti gli altri clienti privati ai quali l’IVA viene normalmente addebbitata. Questo adempimento comporterà sicuramente dei costi aggiuntivi per le imprese fornitrici della PA.
Nel caso in cui i fornitori della PA diventassero creditori IVA in misura tale da non poter utilizzare la compensazione potrebbero crearsi problemi di liquidità per le aziende, anche se si tratta di un caso limitato, dal momento che i casi di fornitori esclusivi delle PA sono molti pochi e che, in situazioni di credito strutturale questi fornitori potranno accedere a un canale prioritario per i rimborsi IVA.

Sanzioni e penalità
In base alla Legge di Stablità (c. 633 art. 1 L. 190/2014) che introduce il meccanismo dell’inversione contabile per le pubbliche amministrazioni, per il versamento tardivo o per l’omesso versamento dell’IVA si applicano le seguenti sanzioni:

  • 0,2% dell’importo dovuto, per ogni giorno di ritardo in caso di ritardi inferiori ai 15 giorni;
  • 30% dell’importo dovuto, in caso di ritardi superiori ai 15 giorni;

In questo caso l’ente o amministrazione pubblica dovrà procedere con la massima attenzione, dal momento che durante il mese in corso, trattiene le somme evidenziate sulle fatture per l’IVA che provvede a versare entro il 16 del mese successivo.

L’attenzione è d’obbligo poiché le somme dovute sugli acquisti svolti nel corso di un mese possono dar luogo a importi anche elevati, ai quali conseguirebbero, in caso di ritardo, sanzioni altrettanto importanti.

Altri adempimenti
Le pubbliche amministrazioni che hanno qualità di soggetto passivo di IVA e che hanno effettuato acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, devono registrare le fatture sia nel registro acquisti che vendite (in tal modo avviene, all’atto pratico, l’inversione contabile), così da assolvere l’imposta in luogo del fornitore, anche dal punto di vista contabile.

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