Con la Risoluzione 42/E/2025 l’Agenzia delle Entrate chiarisce i limiti per l’esenzione Iva per interventi di chirurgia estetica e medicina estetica. Chiarimenti anche in merito ai rimborsi.
Quando spetta l’esenzione Iva per gli interventi di chirurgia estetica e si può ottenere un rimborso per gli interventi eseguiti prima dell’entrata in vigore dell’esenzione Iva? A chiarire i limiti è l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 42/E del 12 giugno 2025.
L’esenzione Iva per la chirurgia estetica in Italia ha avuto un percorso non lineare, in modo nebuloso era, infatti, prevista già con articolo 10, n.18, del Dpr 633 del 1972. La confusione è stata in un certo senso colmata con diverse sentenze. C’era però necessità di adeguare la normativa all’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della Direttiva Iva, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE.
Il gap viene superato con l’introduzione dell’articolo 4-quater del Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, che detta una disciplina più chiara. Ma cosa cambia nel regime di esenzione IVA e come regolare dal punto di vista fiscale gli interventi eseguiti prima dell’entrata in vigore della nuova normativa? Spettano i rimborsi? Ecco cosa dice l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 42/E/2025.
La disciplina dell’esenzione Iva per la chirurgia estetica
Il Decreto Anticipi, Decreto Legge 145/2023 prevede che l’esenzione Iva
si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.
Diventa quindi essenziale l’attestazione medica. L’articolo disciplina anche i termini temporali, cioè dal 17 dicembre 2023.
Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che
Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo a rimborsi d’imposta
Risoluzione 42/E/2025, ambito di applicazione dell’esenzione IVA per chirurgia e medicina estetica
La Risoluzione, quindi, chiarisce gli ambiti di applicazione e sottolinea che in assenza dello scopo terapeutico, comprovato, in ipotesi di chirurgia estetica da “apposita attestazione medica” e in caso di medicina estetica da idonea documentazione o anche da “apposita attestazione medica”, le relative prestazioni sono assoggettate a regime Iva ordinario.
Le prestazioni dell’anestesista sono esenti da Iva anche senza attestazione medica o di altra documentazione che ne comprovi la natura terapeutica.
Per quanto riguarda il soggetto abilitato a rilasciare l’attestazione medica, visto che la normativa non prevede limitazioni o elenchi, si deve ritenere che la stessa possa essere rilasciata anche dallo stesso chirurgo estetico che effettua l’intervento.
Dall’attestazione deve però emergere il nesso tra la patologia del paziente e la prestazione di chirurgia estetica (o di medicina estetica), quale rimedio terapeutico e/o diagnostico raccomandato e deve essere stata rilasciata in data antecedente all’intervento.
Spetta il rimborso Iva per chirurgia estetica?
L’Agenzia risolve anche i dubbi interpretativi correlati al secondo comma e stabilisce che se per gli interventi eseguiti prima del 17 dicembre 2023 è stato adottato il regime di esenzione Iva, le prestazioni restano in regime di esenzione, indipendentemente dalla dimostrazione della finalità terapeutica.
Se, invece, non era stata adottata l’esenzione Iva, non vi è diritto ad alcun rimborso. L’Agenzia, infine, sottolinea che deve ritenersi superata la circolare 4/E del 2005 nella parte in cui prevede in modo indiscriminato “Le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono esenti da IVA in quanto sono ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona.”
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