IVA Reverse charge 2015: sanzioni diverse per inadempimenti formali e sostanziali. Le possibilità per il cliente

Vittoria Patanè

27/02/2015

IVA Reverse Charge sanzioni differenti per i vari inadempimenti

IVA Reverse charge 2015: sanzioni diverse per inadempimenti formali e sostanziali. Le possibilità per il cliente

Il Reverse charge è sempre più utilizzato, sia per quanto riguarda le operazioni IVA compiute in Italia, sia per quanto riguarda quelle effettuate con soggetti esteri.

L’estensione del suo ambito di applicazione stabilita dalla Legge di Stabilità 2015 allo scopo di combattere l’evasione dell’Imposta sul Valore Aggiunto, amplia ancora di più la diffusione dell’inversione contabile in Italia.

Parlando di sanzioni, chi commette un irregolarità nell’applicazione del reverse charge è soggetto a una punizione che varia dal 100% al 200% del tributo.

Se però l’imposta è stata assolta, anche se irregolarmente, la sanzione scende al 3%, fermo restando il diritto a detrazione.

Il 6 febbraio 2014 è però arrivata una sentenza dei Giudici comunitari che suscita parecchie perplessità. La pronuncia riguarda una società rumena che ha emesso fattura con IVA su una transazione invece esente. Il cliente ha versato l’IVA al fornitore esercitando il diritto a detrazione cui è seguito il recupero dell’IVA da parte del Fisco rumeno.

In questo caso i giudici hanno messo in evidenza due tipi di violazioni degli obblighi connessi al reverse charge:
- una violazione formale riguardante la fattura emessa con imposta e senza la dicitura “inversione contabile”;
- una violazione sostanziale, impossibilità del Fisco di controllare la corretta applicazione dell’inversione contabile con conseguente rischio di perdita di gettito.

La Corte ha più volte ricordato che il diritto alla detrazione è limitato solo ed esclusivamente alle imposte dovute in quanto frutto di operazioni imponibili, ricordando che neanche in caso di fallimento del fornitore o il mancato versamento dell’IVA, comunque corrisposta dal cliente, può rimettere in discussione il diniego alla detrazione.

Parole che però entrano in rotta di collisione con quanto accade in Italia, dove il diritto a detrazione si mantiene anche nel caso di indicazione errata dell’imposta in operazioni senza tributo.

A questo punto il cliente, per evitare di incorrere in sanzioni scaturite dalla condotta fraudolenta o irregolare del fornitore, può scegliere tra varie opzioni per mettersi al sicuro, regolarizzando l’operazione:
:
- può presentare all’Ufficio delle entrate competente un documento integrativo in duplice copia entro il 30° giorno successivo a quello della registrazione, indicando al suo interno imponibile, aliquota ed imposta;
- può non esercitare il diritto a detrazione di quanto impropriamente addebitato in fattura dal fornitore;
- può annotare il documento emesso secondo le regole del reverse charge, sia nel registro delle fatture emesse che degli acquisti;
- può liquidare l’IVA nelle modalità ordinarie ed effettuare il versamento di quanto eventualmente dovuto al verificarsi di cause di indetraibilità oggettiva o soggettiva.

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