Come abbiamo già scritto nell’approfondimento "IVA 2013, regime dei nuovi minimi: la guida", il suddetto regime è stato ampiamente semplificato a livello burocratico e contabile. Ciò significa che i contribuenti che accedono al regime dei minimi devono continuare a rispettare alcuni adempimenti, mentre sono esentati da altri. Andiamo a vedere quali.
Nel regime ordinario il contribuente deve rispettare tutti gli adempimenti, cosa che nel regime dei minimi non è prevista, in quanto i contribuenti sono esentati da alcuni obblighi, come quelli legati alla contabilità relativa alla gestione dell’IVA. Tra questi si annoverano l’esenzione dell’indicazione dell’IVA sulle fatture, la tenuta dei registri e l’esclusione dagli studi di settore.
Gli adempimenti a cui il contribuente che accede al regime dei minimi deve ancora tener fede riguardano sostanzialmente la numerazione e la conservazione delle fatture d’acquisto e di tutti i documenti emessi e ricevuti, inclusa la certificazione dei corrispettivi.
Obblighi
Riepilogando, gli obblighi contabili sono i seguenti:
- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto;
- indicazione nelle fatture emesse che l’operazione viene effettuata nell’ambito del regime dei minimi;
- certificazione dei corrispettivi;
- indicazione dell’aliquota dell’imposta nella fattura in caso di acquisti intracomunitari;
- comunicare preventivamente l’intenzione di effettuare un acquisto intracomunitario al fine di essere inseriti nell’elenco Vies.
Esoneri
Gli adempimenti che invece il contribuente che ha avuto accesso al regime dei minimi non deve rispettare sono i seguenti:
- diritto di rivalsa e detrazione IVA sugli acquisti;
- liquidazione e versamento dell’IVA;
- tenuta, registrazione e conservazione dei documenti contabili ai fini IVA;
- comunicazione annuale e presentazione della dichiarazione ai fini IVA;
- dichiarazione e versamento Irap;
- presentazione modello dati rilevanti ai fini degli studi di settore.
- presentazione comunicazione per ciò che concerne lo spesometro;
- comunicazione operazioni verso soggetti economici appartenenti ai Paesi inseriti nella black list;
- assoggettazione dei corrispettivi a ritenuta d’acconto (andrà tuttavia dichiarato che redditi sono assoggettati a imposta sostitutiva).
Chi ha iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2012
Chi ha iniziato un’attività a partire dal 1° gennaio 2012 e vuole accedere al regime dei nuovi minimi dovrà comunicare l’adesione al regime dei nuovi minimi a cui ha avuto accesso nella dichiarazione di inizio attività, barrando la casella dal titolo "Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98".
Chi invece ha già aperto la partita IVA senza comunicare l’intenzione di accedere al regime dei nuovi minimi, potrà farlo con la dichiarazione di variazione dati.
Chi ha iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007
Chi ha invece iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007, se fino al 31 dicembre 2011 ha applicato il regime dei minimi, non dovrà fare alcuna comunicazione.
Qualora invece fino al 31 dicembre 2011 abbia applicato il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo dovrà revocare l’opzione e presentare la dichiarazione di variazione dati, presentando il modello AA9 su cui barrerà la casella R.
Qualora il contribuente, fino al 31 dicembre 2011, abbia applicato il regime ordinario e sia trascorso il triennio di permanenza obbligatoria, dovrà comunicare la revoca del regime precedente, presentando:
- dichiarazione dei redditi 2012;
- quadro VO della dichiarazione IVA in allegato al modello Unico 2013;
- eventuale, non obbligatoria, presentazione del modello AA9.
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