IVA 2013, regime dei nuovi minimi: la guida

Daniele Sforza

8 Gennaio 2013 - 16:17

IVA 2013, regime dei nuovi minimi: la guida

La riforma 2012 ha mutato le condizioni per accedere al regime dei nuovi minimi, per il quale l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’apposita guida comprensiva di tutte le informazioni. Nell’ambito di spiegare come funzioneranno le partite IVA 2013, ci proponiamo anche noi di sintetizzare in una breve guida i punti cardine del regime dei nuovi minimi, che assorbe l’ex regime dei minimi ed è rivolto all’imprenditoria giovanile e ai lavoratori in mobilità che, a partire dal 1° gennaio 2012, aprono un’impresa o un’attività di lavoro autonomo.

Innanzitutto occorre fare una precisazione: l’inizio dell’attività, infatti, corrisponde all’effettivo inizio dello svolgimento dell’attività e non alla data di apertura della partita IVA. Quindi, nel momento in cui si effettuano le prime operazioni (attive o passive) legate all’attività e alla sua realizzazione (acquisto di beni strumentali, ad esempio), questo è considerato il momento di inizio dell’attività.

Quanto dura il regime dei nuovi minimi?

Il regime dei nuovi minimi ha una durata di 5 anni, a partire dal momento in cui l’attività ha avuto inizio (dopo il 31 dicembre 2007). La durata del regime dei nuovi minimi, inoltre, è eventualmente prorogabile fino al 35esimo anno di età per coloro i quali, alla scadenza dei 5 anni, non abbiano ancora raggiunto tale età.

Quali sono le differenze con il vecchio regime?

Il regime dei minimi è stato revisionato al fine di diminuire il numero dei contribuenti che possono beneficiare del nuovo regime, attraverso una scadenza (i 5 anni) e una fuoriuscita obbligatoria, ma allo stesso tempo amplificandone i vantaggi, con una riduzione degli oneri fiscali, che attualmente corrispondono al versamento del 5% Irpef, anziché del 20% come era in precedenza, oltre all’esonero dalla ritenuta d’acconto. Per beneficiare del regime dei minimi, il contribuente non dovrà superare l’importo annuo di 30.000 euro.

Accedere al regime dei minimi

Il contribuente che vuole accedere al regime dei minimi non deve avere esercitato, nei 3 anni precedenti (fa riferimento la data, non il periodo d’imposta), attività artistica, professionale e d’impresa, anche in forma associata o familiare. Si parla di esercizio di attività, pertanto da questa esclusione sono esonerati quei soci che nel corso degli anni si sono semplicemente limitati a conferire il capitale senza partecipare attivamente alla gestione della società.
Inoltre l’attività da avviare non deve risultare la prosecuzione di un’altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, a meno che questa non consista in un periodo di pratica obbligatoria, oppure sia stata svolta in regime precario.

Esoneri

I contribuenti che accedono al regime dei nuovi minimi sono esonerati dai seguenti obblighi:

- quelli di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’Iva;

- quelli legati alle liquidazioni e ai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’Iva;

- quelli legati all’imposta regionale sulle attività produttive.

Obblighi

Gli ex minimi che accedono al nuovo regime, dovranno proseguire a rispettare i seguenti obblighi:

- il volume d’affari relativo ai ricavi o compensi non deve superare l’importo annuo di 30.000 euro;

non deve effettuare cessioni all’esportazione, oppure operazioni assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, o ancora operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino;

non deve sostenere spese per lavoro dipendente o prestazioni di lavoro svolte da altri, fatta eccezione per i collaboratori dell’impresa stessa;

non elargire utili di partecipazioni agli associati;

non acquistare beni strumentali il cui importo totale su base annua superi i 15.000 euro.

Chi non può accedere alle agevolazioni del regime dei minimi

I soggetti che non possono beneficiare delle agevolazioni del regime dei minimi (in vigore fino al 31 dicembre 2011) sono i seguenti:

non residenti in Italia;

- persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA, quali:

  • agricoltura e attività connesse e pesca;
  • vendita di sali e tabacchi, commercio di fiammiferi, editoria, gestione di servizi di telefonia pubblica, rivendita di documenti di trasporto pubblico e sosta;
  • intrattenimento, gioco e altre attività similari;
  • agenzie di viaggio e turismo;
  • agriturismo;
  • vendite a domicilio;
  • rivendita di beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione;
  • agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione.

- soggetti che effettuano operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, terreni edificabili e mezzi di trasporto nuovi, in via esclusiva o prevalente;

soggetti che partecipano a società di persone o ad associazioni di artisti e professionisti o a Srl a ristretta base proprietaria.

Riepilogo esoneri

I soggetti che possiedono i requisiti necessari per accedere al regime dei minimi sono esonerati dai seguenti obblighi:

liquidazione e versamento dell’IVA;

comunicazione annuale e presentazione della dichiarazione ai fini IVA;

versamento e dichiarazione ai fini dell’imposta sulle attività produttive;

compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri;

comunicazione telematica delle operazione rilevanti ai fini IVA (spesometro);

- comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici che hanno sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata ("black list").

Riepilogo obblighi

I soggetti che possiedono i requisiti necessari per accedere al regime dei minimi, devono rispettare i seguenti obblighi:

numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;

certificazione dei corrispettivi;

comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate dell’intenzione di sostenere spese per acquisti intracomunitari al fine dell’inclusione nell’archivio VIES (da eseguire al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività);

integrazione fatture per gli acquisti intracomunitari e per altre operazioni di cui risultano debitori di imposta con indicazione aliquota e relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese seguente all’effettuazione delle operazione;

presentazione agli uffici doganali degli elenchi Intrastat;

- divieto di esercitare il diritto di rivalsa o detrazione IVA assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni.

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