Per l’Irpef di case sfitte quanto bisogna pagare? Quali regole bisogna seguire e quali sono i requisiti richiesti? Ecco tutte le risposte.
Quali sono le regole per il pagamento dell’Irpef case sfitte 2016?
Dal 2014 l’Irpef sulle case non locate, soggette al pagamento dell’Imu e appartenenti allo stesso comune in cui si trova la prima abitazione, viene applicata al 50% della rendita catastale del locale o, in caso di comproprietà, al 50% della singola quota del dichiarante.
Molti dubbi erano sorti in merito a quali fossero i requisiti per poter definire un locale adibito ad abitazione principale, di seguito riportiamo tutte le informazioni date dal Ministero dell’Economia al riguardo, e presenteremo una serie di casi pratici.
Irpef case sfitte 2016: regole
A generare i principali dubbi era stato l’utilizzo del termine “adibito”: molti contribuenti avevano chiesto se, al fine del calcolo dell’Irpef sulla seconda casa non locata, per quanto riguardava l’abitazione principale fosse sufficiente l’utilizzo, senza avere la proprietà, di un immobile “adibito” a tale uso.
Il Ministero dell’Economia ha chiarito che il contribuente è tenuto ad avere il possesso (esclusivo o in comproprietà) sia dell’abitazione principale sia di quella secondaria.
Va aggiunto che il termine non locato non indica solo quelle situazioni in cui l’abitazione è vuota, ma quegli immobili concessi in comodato gratuito a parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo.
Irpef case sfitte 2016: calcolo
In generale la normativa stabilisce che dal 1° gennaio 2014, a seguito dell’introduzione della Legge di Stabilità, il reddito degli immobili per uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati a Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali, nella misura del 50%.
Rimane comunque valida la regole dell’alternatività tra Imu e Irpef, per cui il versamento della prima sostituisce la seconda, così come resta in funzione la deduzione, dal reddito complessivo, del reddito riferito all’abitazione principale.
Nello specifico il calcolo dell’Irpef per le case sfitte al 2016 è questo: rendita catastale rivalutata al 5%, aumentata di 1/3 e ridotta al 50%.
Irpef case sfitte 2016: casi pratici
Vi proponiamo di seguito un elenco di alcuni casi pratici per quanto riguarda il calcolo dell’Irpef sugli immobili non locati, sperando che possa esservi d’aiuto in caso non sapeste come regolarvi:
- se possedete due immobili, abitazione principale e seconda casa sfitta, situati in due comuni diversi, allora per la prima, che nel 2015 è stata esentata dall’Imu ma non dalla Tasi, non siete tenuti a pagare l’Irpef, mentre per la seconda, soggetta certamente a Imu, non dovrete l’Irpef, in quanto situata in un comune diverso da quello dell’abitazione;
- se siete un contribuente possessore di abitazione principale e seconda casa sfitta nello stesso comune, allora sulla seconda casa sarà dovuta l’Irpef (più addizionali) al 50%, in breve il calcolo sopra riportato;
- se nello stesso comune possedete sia l’abitazione principale sia un immobile concesso in comodato a un parente (ad esempio il figlio o il padre), allora normalmente in questo caso dovrebbe essere applicata l’Irpef sul 50% del reddito della casa in comodato gratuito, ma attenzione: se il comune nel 2015 ha disposto l’assimilazione del comodato d’uso ad abitazione principale, ciò avrà comportato l’esenzione dall’Imu, e di conseguenza, per mancanza dell’effetto di sostituzione Imu/Irpef, l’imposta sul reddito verrà applicata sull’intera rendita;
- se l’abitazione principale è in un comune X e un altro immobile concesso in comodato è sito in un comune Y, con l’immobile in comodato soggetto a Imu (come seconda casa) l’Irpef non verrebbe applicata; qualora invece nel comune Y valesse per il 2015 l’assimilazione a prima casa del comodato, l’immobile in comodato dovrebbe pagare l’Irpef al 100% (sempre in virtù dell’assenza dell’effetto sostitutivo Imu/Irpef);
- se risiedete in un comune X in una casa non di vostra proprietà (quindi in affitto, in comodato, o nella casa del coniuge) e siete contemporaneamente proprietari di una seconda casa sfitta in un comune Y, su questa seconda casa pagate l’Imu ma evitate l’Irpef. L’esenzione totale da Irpef varrebbe anche nel caso in cui il secondo immobile fosse in comodato d’uso e assimilato a prima casa poiché, non vivendo in una casa di proprietà, avreste la possibilità di indicare l’immobile in comodato come abitazione principale di un parente (se entro il terzo grado e affini entro il secondo), e in quanto tale non soggetta a Irpef;
- se invece siete residenti in un comune X in una casa non di vostra proprietà (affitto, comodato o del coniuge), e al tempo stesso siete proprietari di una seconda casa sfitta sempre nel comune X, allora la seconda casa sarebbe soggetta a Imu, ma non soggetta a Irpef. Se invece l’immobile fosse in comodato gratuito a un parente, a prescindere dal trattamento Imu, varrebbe lo stesso discorso del caso precedente, cioè l’Irpef non verrebbe pagata, o perché sostituita dall’Imu, o perché la casa potrebbe risultare abitazione principale del parente.
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