IRAP e liberi professionisti: quando va pagata l’imposta? Il presupposto dell’IRAP è che ci sia l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata volta alla produzione o allo scambio di beni, nonché alla prestazione di servizi.
Ogni anno moltissimi professionisti e piccoli imprenditori hanno dubbi sull’obbligo di pagare o meno l’IRAP. Nel dubbio, si potrebbe pagare l’imposta ed eventualmente chiedere il rimborso entro i 4 anni dal versamento, ma a far luce sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione che ha stabilito che l’IRAP va versata dal contribuente che:
- risulti responsabile dell’organizzazione;
- si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui;
- utilizzi beni strumentali in misura superiore rispetto al minimo indispensabile (id quod plerumque accidit).
In definitiva, il pagamento dell’IRAP è legato all’esistenza di un’autonoma organizzazione, in senso oggettivo, che, sostanzialmente, si qualifica tale per i seguenti elementi:
- impiego di lavoro altrui non occasionale;
- beni strumentali eccedenti la normale indispensabilità;
- struttura organizzata direttamente;
- assenza di utilizzo di capitale altrui.
L’eccezione all’autonoma organizzazione
La Ctr del Lazio con la sentenza n. 238/01/13 ha evidenziato un’eccezione all’autonoma organizzazione, stabilendo che per alcuni liberi professionisti l’IRAP è sempre esclusa, a prescindere dall’uso di beni strumentali e/o collaboratori.
Si tratta di alcune “professioni intellettuali”, quali il notaio, l’avvocato, l’ingegnere o il geometra, il cui esercizio non è possibile senza il personale intervento del professionista stesso. Ne consegue che una tale organizzazione non potendo funzionare senza il titolare o sostituirsi ad esso, perchè la sua attività risulta prevalente e indispensabile al regolare svolgimento dell’organizzazione, non può dirsi concettualmente autonoma. E anche la presenza di eventuali collaboratori risulta ininfluente se l’assenza del titolare pregiudica il buon andamento dell’organizzazione.
A titolo di esempio portiamo il caso di un medico. Secondo la Ctp di Venezia “il medico non deve l’IRAP se la stessa struttura organizzativa non è in grado di funzionare autonomamente senza il contributo personale del titolare stesso”. La Corte di Cassazione ha aggiunto che il medico convenzionato con il SSN paga l’IRAP se ha collaboratori e dipendenti, ma non è tenuto al pagamento se non ha detti dipendenti e si avvale di un collega per la sostituzione in caso di ferie o altri impedimenti.
In sintesi da questa sentenza emerge che l’IRAP non deve essere versata quando si dimostra l’insostituibilità del professionista nell’attività dell’organizzazione e nello svolgimento delle operazioni. L’IRAP non è dovuta quando “non è configurabile l’esistenza di un’organizzazione che possa funzionare separatamente e indipendentemente dall’intervento del professionista”.
Se invece l’attività del professionista riesce a funzionare senza la sua presenza l’IRAP deve essere pagata. In tal senso, a titolo di esempio, paga l’IRAP il professionista che assume una segretaria.
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