IRAP 2015 e 2016: chi paga di più e chi paga meno, dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità

Simone Casavecchia

29 Dicembre 2014 - 09:51

L’approvazione della Legge di Stabilità ha introdotto importanti modifiche sulla disciplina dell’IRAP: ecco cosa cambierà nel 2015 e nel 2016, per imprese, autonomi e aziende agricole.

IRAP 2015 e 2016: chi paga di più e chi paga meno, dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità

Tra le molteplici novità fiscali introdotte dall’approvazione della Legge di Stabilità, il comparto dell’IRAP è stato uno dei più soggetti a modifiche, sia per l’annullamento degli sgravi fiscali introdotti precedentemente, sempre dal Governo Renzi, sia per le correlazioni previste con la nuova disciplina del lavoro.

Aliquote precedenti e attuali
La Legge di Stabilità 2015, recente approvata, ha di fatto ripristinato le aliquote vigenti nel 2013, abrogando la disposizione contenuta nel Dl 66/2014 (il decreto che prevedeva l’assegnazione del bonus 80 euro ai titolari di redditi bassi) in base alla quale le aliquote IRAP di imprese e professionisti erano ridotte del 10% e sarebbero, così, dovute passare dal 3,9% al 3,5%. Nulla di invariato, quindi, alla fine dei giochi, sul fronte delle aliquote che vengono riportate al 3,9% e che vanno ad applicarsi già ai redditi prodotti nel periodo d’imposta 2014, senza sostanziali cambiamenti rispetto a quanto avvenuto nell’anno precedente.
Non sono però previste sanzioni per chi avesse optato per il metodo previsionale nel calcolo dell’acconto 2014 e si trovasse, dopo aver usufruito di questa possibilità, in sede consuntiva con un’IRAP maggiore da versare.
Per il periodo d’imposta 2014, quindi, oltre all’aliquota invariata 3,9% non sono attese altre novità, se non l’aggravio rispetto a quanto precedentemente previsto (con la riduzione dell’aliquota, ormai annullata) in sede di saldo, nel prossimo mese di Giugno.

Imprese con dipendenti
Le novità maggiori introdotte dalla Legge di Stabilità, scatteranno solo dal 1 Gennaio 2016 perché si tratta di novità che riguardano non il periodo d’imposta attualmente in corso ma quello successivo, ovvero il 2015, appunto. Le piccole, medie e grandi imprese, avranno la possibilità di dedurre dalla base imponibile IRAP l’intero costo del lavoro sostenuto per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. Tale norma, messa in campo per favorire l’applicazione dei nuovi contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, consentirà alle differenti imprese che assumono nuovo personale (siano esse aziende propriamente dette, banche, assicurazioni o imprese agricole) di dedurre l’intero costo del lavoro (ai sensi del Dlgs 446/1997) di ciascun nuovo dipendente. Saranno quindi, considerati deducibili:

  • contributi previdenziali;
  • contributi assistenziali;
  • quote fisse per ciascun dipendente (7.500 euro, elevati a 13.500 euro per donne e giovani under 35) già previste nel 2014;
  • retribuzione;
  • Tfr;
  • ratei ferie e permessi;
  • benefit e ogni altra forma di compensazione;

Uniche deduzioni che vengono ad essere annullate dal nuovo sgravio fiscale introdotto dalla Legge di Stabilità, sono quelle finoara previste, per le piccole imprese con proventi non superiori ai 400000 euro, per l’indennità di trasferta dei dipendenti e degli autotrasportatori e quella per l’incremento occupazionale.

Ditte individuali
Dal momento che le imprese senza dipendenti non potranno in alcun modo usufruire dell’agevolazione fiscale descritta sopra, è stato previsto dal legislatore un differente sgravio fiscale che consente di usufruire di un credito di imposta pari al 10% dell’IRAP lorda liquidata in dichiarazione, sempre relativamente al periodo d’imposta 2015.
Questa seconda agevolazione fiscale è dedicata a tutte quelle attività senza manodopera che continuano a pagare l’IRAP, quindi le ditte individuali ma anche da tutte quelle realtà e da tutte quelle imprese che, pur rimanendo formalmente delle ditte individuali, sono di fatto aziende medio-piccole (vedi ad esempio, aziende del terziario avanzato, agenzie immobiliari, imprese di servizi) che si avvalgono di collaboratori esterni e consulenti, al fine di esternalizzare integralmente tutti i processi produttivi.
Per questa seconda tipologia di aziende, seppur nella forma del credito d’imposta, viene di fatto reintrodotta, indirettamente, la riduzione dell’aliquota IRAP precedentemente voluta dal Governo Renzi, dal momento che la nuova aliquota ordinaria, al netto del credito di imposta, sarebbe pari al 3,51%.
Il credito d’imposta ottenuto sarà utilizzabile nella sola forma della compensazione nel modello F24, secondo le specifiche contenute nel Dlgs 241/1997 che prevedono anche il tetto massimo di 700000 euro. Il credito d’imposta per le ditte individuali non potrà essere goduto né dalle imprese con dipendenti che intrattengano un rapporto di lavoro subordinato né dai lavoratori autonomi.

Imprese agricole
La legge di Stabilità ha previsto delle agevolazioni fiscali anche per i produttori agricoli titolari di reddito agrario (Dlgs 446/1997) e per le società agricole (Dlgs 99/2004) che potranno dedurre integralmente il costo del lavoro anche dei dipendenti agricoli soggetti a contratto a tempo determinato e impiegati (nel periodo d’imposta per il quale è prevista l’agevolazione) per almeno 150 giornate e con contratti stagionali di durata almeno triennale.
Dal momento che questa disposizione costituisce una delle numerose deroghe alle direttive fiscali della Comunità Europea, per la sua effettiva applicazione occorrerà aspettare una specifica autorizzazione degli organismi comunitari.

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