INPS, voucher baby sitter e asili nido: i diritti della lavoratrice madre dopo la Riforma Fornero

Valentina Pennacchio

02/04/2013

INPS, voucher baby sitter e asili nido: i diritti della lavoratrice madre dopo la Riforma Fornero

La circolare dell’INPS n. 48 del 28/3/2013 interviene per far luce sui diritti della lavoratrice madre dopo la Riforma del Lavoro Fornero.

La legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, interviene introducendo particolari tutele per la lavoratrice madre, grazie a "misure orientate a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli”.

In quest’ottica rientra la possibilità per la lavoratrice madre di richiedere, per il triennio 2013-2015:

  • voucher per baby sitter;
  • un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.

Chi può accedere a questi benefici?

Possono accedere ai suddetti benefici le madri, anche adottive o affidatarie, sia lavoratrici dipendenti, sia iscritte alla gestione separata:

  • di bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia);
  • di bambini la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla data di scadenza del bando per la presentazione della domanda.

La lavoratrice madre può beneficiare delle suddette agevolazioni sia come genitore, che come gestante, di più figli, presentando domanda per ciascun figlio.

Sono escluse dai benefici le lavoratrici autonome iscritte ad un’altra gestione, tra cui:

  • coltivatrici dirette;
  • mezzadre e colone;
  • artigiane ed esercenti attività commerciali;
  • imprenditrici agricole a titolo principale;
  • pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Inoltre sono escluse:

  • le lavoratrici esentate totalmente dal versamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
  • le lavoratrici che beneficiano elle agevolazioni di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità (istituito con l’art. 19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

Importo dei benefici

La lavoratrice madre può beneficiare di un contributo pari a € 300 al mese, erogato per un massimo di 6 mesi (attraverso pagamento diretto o voucher, buoni lavoro, nel caso delle baby sitter da ritirare presso le sedi INPS), in alternativa al congedo parentale (di conseguenza è prevista la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice madre).

La lavoratrice iscritta alla gestione separata INPS potrà beneficiare del contributo per solo 3 mesi, mentre per la lavoratrice part time il contributo verrà riproporzionato in funzione delle ore lavorate.

Voucher baby sitter: come ritirarli?

La lavoratrice madre può decidere di ritirare i voucher (non rimborsabili in caso di mancato utilizzo) in un’unica soluzione o mensilmente. Al momento del ritiro (e nei casi di annullamento/modifica) deve indicare:

  • il C.F. del figlio/figli;
  • il C.F. dell’interessata (prestatrice);
  • la sede della prestazione;
  • il periodo presunto della prestazione (inizio/fine).

Queste informazioni possono essere indicate:

  • presso la sede INPS;
  • sul sito www.inail.it (sezione “Punto cliente”);
  • il numero di fax gratuito dell’INAIL 800.657657 (utilizzando il modello presente sul sito);
  • il contact center Inps/Inail (803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da cellulare il n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante).

Alla fine della prestazione, la lavoratrice madre deve consegnare, intestandoglieli, i voucher alla baby sitter, firmandoli e munendoli delle informazioni suddette.
La baby sitter potrà ritirarli entro 24 mesi dalla data di emissione presso gli uffici postali, esibendo esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità.

Contributo asili nido: come richiederlo?

La lavoratrice madre potrà fruire del contributo per gli asili nido, scegliendo la struttura in un elenco apposito gestito dall’INPS e inoltrando domanda telematica all’INPS (servendosi del PIN e del percorso: Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Invio delle domande per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia), che dovrà redigere una graduatoria (entro 15 giorni dalla scadenza del bando) in funzione dell’ISEE e pubblicare un bando di assegnazione con tutte le informazioni necessarie. Ricordiamo che la copertura finanziaria prevista per ciascun anno è pari a € 20.000.000,00.

Nella domanda la lavoratrice madre deve dichiarare:

  • a quale beneficio vuole accedere, voucher o contributo asilo, e, in quest’ultimo caso, la struttura scelta;
  • specificare i mesi di fruizione del beneficio;
  • dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
  • dichiarare di aver esibito la dichiarazione ISEE valida ( un anno dall’attestazione della presentazione).

La rinuncia ai benefici

E’ possibile rinunciare al beneficio sempre in via telematica sul sito dell’INPS. La lavoratrice madre deve riconsegnare tutti i voucher non utilizzati, pena nullità della rinuncia stessa e impossibilità di richiedere i periodi di congedo parentale a cui aveva rinunciato per accedere al beneficio. I voucher non restituiti saranno considerati fruiti.

L’INPS dovrà comunicare, tramite PEC, al datore la rinuncia al beneficio ai fini del reintegro del periodo di congedo parentale spettante alla lavoratrice madre.

Tramite l’INPS verranno effettuati controlli, grazie a cui verranno ritirati i contributi erogati alle lavoratrici madri che hanno presentato dichiarazioni mendaci.

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