INAIL: imponibile 2013 per il contratto a progetto. Ecco tutte le novità su requisiti, corrispettivi e sanzioni

Marta Panicucci

22 Febbraio 2013 - 14:01

INAIL: imponibile 2013 per il contratto a progetto. Ecco tutte le novità su requisiti, corrispettivi e sanzioni

La riforma del lavoro del Ministro Fornero ha modificato anche la disciplina relativa ai contratti di lavoro a progetto introducendo delle restrizioni per il datore di lavoro che vuole usufruire di questa tipologia di contratto, al fine di contrastarne il sempre più dilagante uso scorretto.

L’INAIL ha pubblicato quindi una circolare, dopo quelle del Ministero del lavoro e della politiche sociali, fornendo indicazioni sulla nuova disciplina, e chiarendone i punti più delicati quali i requisiti del contratto a progetto, il corrispettivo dovuto al collaboratore e i profili sanzionatori.

Premio assicurativo su base imponibile

Il premio assicurativo è calcolato in base al tasso applicabile all’attività svolta, alle somme effettivamente erogate dal datore di lavoro, rispettando i limiti d’imponibile minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite.

Tale premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e dei restanti due terzi a carico del committente. L’INAIL nella sua circolare informa che l’imponibile minimo e massimo previsto per il calcolo del premio assicurativo è pari a 1.292,90 euro di minimo e 2.401,10 euro per il massimo.

In generale, le prestazioni dovranno essere liquidate sul corrispettivo effettivamente percepito dal lavoratore a progetto, in particolare: per la liquidazione della quota di rendita diretta per danno patrimoniale, dovrà essere preso come base il corrispettivo effettivo, fermo restando il rispetto del minimo e massimo di rendita; mentre per quanto riguarda, la liquidazione dell’indennità di temporanea, dovrà essere preso a base di calcolo il corrispettivo effettivo, anche se superiore al massimale.

Requisiti del contratto a progetto

La riforma dal lavoro ha modificato la definizione del contratto a progetto che, per essere tale deve necessariamente, avere queste caratteristiche:

  • I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore
  • Il progetto deve essere funzionalmente collegato ad un risultato finale e deve individuare il suo contenuto caratterizzante e il risultato finale idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente obiettivamente verificabile.
  • Il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, ma deve avere una necessaria specificità e autonomia di contenuti e obiettivi, pur consistenti in attività rientranti nell’oggetto sociale del committente.
  • Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più’ rappresentative sul piano nazionale. Per compiti meramente esecutivi s’intende quelli caratterizzati dalla mera attuazione di quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente, senza alcun margine di autonomia anche operativa da parte del collaboratore.

Sanzioni

La circolare diffusa dall’INAIL si sofferma anche sul regime sanzionatorio in relazione ad ipotesi di presunzione di subordinazione, e vengono impartite ai funzionari di vigilanza istruzioni per accertare la sussistenza dei requisiti del contratto a progetto. In mancanza dei requisiti sopra elencati, necessari affinchè si possa parlare di contratto a progetto, avverrà l’ immediata trasformazione del rapporto di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, valido fin dalla data di costituzione del rapporto lavorativo stesso.

Argomenti

# Italia

Accesso completo a tutti gli articoli di Money.it

A partire da
€ 9.90 al mese

Abbonati ora

Iscriviti a Money.it