IMU terreni agricoli 2015: rimborso per tributi non dovuti in seguito alla modifica dei criteri

Simone Casavecchia

25 Febbraio 2015 - 12:37

Nella vicenda dell’IMU sui terreni agricoli potrebbero essersi verificati anche casi di pagamento non dovuto del tributo: ecco quali sono le modalità di rimborso e cosa occorre fare.

IMU terreni agricoli 2015: rimborso per tributi non dovuti in seguito alla modifica dei criteri

Nell’intricata vicenda dell’IMU sui terreni agricoli ci sono state molteplici evoluzioni e novità che finora hanno disorientato profondamente i contribuenti. Il tributo inizialmente dovuto entro il 16 Dicembre 2014 vide la sua scadenza posticipata inizialmente al 26 Gennaio e successivamente al 10 Febbraio.

Accanto alla proroga delle scadenze l’IMU sui terreni agricoli ha subito anche una modifica relativa ai criteri di individuazione dei soggetti interessati dal tributo: stante la distinzione tra contribuenti comuni e coltivatori diretti e IAP (Imprenditori Agricoli Professionali) per i quali valevano specifiche esenzioni in base al comune di residenza, in un primo momento i comuni montani (totalmente esentati) e parzialmente montani (dove vigeva un’esenzione parziale per i soli coltivatori diretti e IAP) erano stati individuati in base a criteri altimetrici, successivamente sostituiti da criteri classificatori che si basavano su specifiche tabelle dell’Istat.

Tutte queste modifiche avvenute nel giro di tre mesi hanno di gran lunga disorientato i contribuenti che, non sapendo chi era realmente tenuto al pagamento, in molti casi hanno finito per pagare un tributo che, con la revisione dei criteri, non erano tenuti ad assolvere. Non si tratta di un caso isolato come si potrebbe pensare, dal momento che sono stati già molti i cittadini che, per paura di sanzioni e interessi, hanno provveduto al pagamento dell’IMU sui terreni agricoli entro la scadenza del 26 Gennaio o entro la scadenza successiva, del 10 Febbraio. Con l’introduzione dei nuovi criteri sono stati molti i contribuenti che erano tenuti al pagamento con i criteri altimetrici introdotti nel 1993 ma che sono stati esentati dai nuovi criteri introdotti dal D.L. 4/2015 e che ora hanno diritto a un rimborso. Quest’ultimo provvedimento, nell’Allegato A, ha già chiarito che i Comuni Italiani, alla data di emanazione del Decreto, hanno già totalizzato crediti provenienti dall’IMU sui terreni agricoli per 13 milioni di euro.

Modalità di Rimborso
Ecco allora, quali sono le indicazioni specifiche per richiedere e ottenere il rimborso:
Il contribuente deve presentare una richiesta di rimborso la proprio comune di residenza, entro 5 anni dal pagamento dell’IMU sui terreni agricoli non dovuta;

  • Il comune dovrà provvedere a:
  • istruire (cioè verificare le richieste) il rimborso;
  • notificare i provvedimenti di accoglimento del rimborso con una comunicazione scritta al contribuente interessato;
  • disporre materialmente il rimborso, con i relativi interessi maturati, entro 180 giorni dalla richiesta formulata dal contribuente;
  • il contribuente interessato dal rimborso potrebbe accedere anche alla possibilità di utilizzare il credito maturato con il pagamento non dovuto per l’IMU sui terreni agricoli, in compensazione con altri debiti tributari, qualora il regolamento comunale lo preveda;

Ultime novità sull’IMU sui terreni agricoli
A ciò occorre aggiungere anche che il DL 4/2015 sta seguendo il suo iter di conversione in legge e che, dopo l’esame in commissione, arriva oggi in aula al Senato, per il voto di approvazione. Oltre alla proroga della scadenza per il pagamento al 31 Marzo, di cui abbiamo già parlato, è opportuno ricordare anche quali sono le ultime novità introdotte:

  • nuova detrazione da 200 euro per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali proprietari di terreni situati nei comuni che, in base ai vecchi criteri altimetrici erano esentati dal pagamento dell’IMU sui terreni agricoli ma che non risultano più esentati dal pagamento in base ai nuovi criteri ISTAT. La detrazione della cosiddetta "collina svantaggiata" diventerà operativa dal periodo d’imposta 2015, quindi nell’imposta da pagare nel 2016;
  • viene confermata l’esenzione, sempre dal periodo d’imposta 2015, per i terreni agro-silvo-pastorali a proprietà indivisa; esenzione, questa, che non era stata prevista nei recenti provvedimenti di modifica all’IMU sui terreni agricoli.

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