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IMU terreni agricoli 2015, proroga al 31 Marzo: scadenza rinviata senza sanzioni

venerdì 20 febbraio 2015, di Simone Casavecchia

Continua la storia infinita dell’IMU dovuta per il periodo d’imposta 2014 sui terreni agricoli che, in seguito a un Decreto Legge del Governo aveva visto la sua scadenza rinviata al 10 Febbraio 2015, in seguito alle molteplici proteste dei contribuenti.

Lo stesso Decreto Legge, il n. 4/2015 aveva previsto anche dei nuovi criteri per l’individuazione della platea dei contribuenti interessati dal pagamento del tributo: erano, infatti, stati eliminati i criteri altimetrici previsti precedentemente e introdotti dei nuovi criteri di classificazione per i comuni che consideravano le tabelle dell’ISTAT.

Alla vicenda dell’IMU sui terreni agricoli, occorre aggiungere ora un nuovo capitolo: il Decreto Legge 4/2015 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU) sta, infatti, seguendo il suo iter di conversione in legge ed è stato preso ieri in esame dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato.

Dei quattro emendamenti al testo del Decreto, presentati ieri dalla senatrice Pamela Orrù (PD) è stato approvato all’unanimità dalla Commissione quello che prevede la possibilità di perfezionare il pagamento dell’imposta entro il prossimo 31 Marzo 2015 senza essere assoggettati a sanzioni.

Come ha spiegato il presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, Mauro Maria Marino

"Non saranno applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015".

A proposito delle evoluzioni dell’IMU sui terreni agricoli occorre anche ricordare che il prossimo 28 Febbraio (e successivamente anche il prossimo 17 Giugno) sono attese due nuove sentenze del TAR che potrebbero prorogare ulteriormente o anche cancellare il pagamento del tributo, qualora questo fosse ritenuto illegittimo. Proprio per questo molti proprietari hanno deciso di aspettare a pagare l’IMU sui terreni agricoli.

In questo caso, anche se lo Statuto del Contribuente, in caso di situazione poco chiara, prevede la possibilità di non pagare una tassa per i sessanta giorni successivi alla data della sua scadenza, va anche sottolineato che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in una sua circolare che tutti i contribuenti che non pagheranno il tributo o che lo pagheranno in ritardo saranno soggetti a sanzioni o multe.

L’Agenzia delle Entrate ha anche precisato che tra i terreni soggetti all’esenzione dal tributo, in seguito all’applicazione dei nuovi criteri che prendono in considerazione la classificazione ISTAT, vanno considerati anche:

  • i terreni non coltivati situati nei Comuni Montani, a prescindere dal regime fiscale del proprietario;
  • i terreni non coltivati situati nei Comuni classificati come Parzialmente Montani, di proprietà dei soli Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP).

Consulta anche l’articolo dedicato ai rimborsi per l’MU sui terreni agricoli già pagata, anche se non più dovuta.

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