Esenzione Imu 2023, cosa si intende per prima casa?

Patrizia Del Pidio

7 Novembre 2023 - 14:01

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La prima casa che non rientra nelle categorie di lusso è esentata dal pagamento dell’Imu. Vediamo cosa si intende per prima casa e quando sulla stessa spetta l’esenzione dal pagamento dell’imposta.

Esenzione Imu 2023, cosa si intende per prima casa?

Esenzione Imu per la prima casa: quali sono le condizioni per beneficiare dell’esenzione dal versamento nel 2023?

Dopo la scadenza del primo pagamento Imu del 2023 a giugno, a poche settimane dalla scadenza del 16 dicembre 2023 per il saldo Imu, cerchiamo di capire cosa si intende per prima casa, anche per comprendere chi è esentato dal pagamento dell’imposta.

L’Imu non si paga per l’abitazione principale, a patto che non rientri nelle case definite di lusso sulla base della classificazione catastale.

Per capire chi non paga l’Imu e cosa si intende per prima casa è quindi necessario partire dalla definizione di abitazione principale in ambito tributario, per poi analizzare le ipotesi di esclusione dall’esenzione. Scendiamo nel dettaglio.

Esenzione Imu 2023: cosa si intende per prima casa?

Anche il contribuente che possiede una sola casa potrebbe essere chiamato al versamento dell’Imu perché non basta che possieda un solo immobile per beneficiare dell’esenzione Imu sulla prima casa. Per capire chi non paga l’imposta bisogna soffermarsi sul concetto di abitazione principale.

La definizione è contenuta all’articolo 1, comma 741, lettera b) della legge di Bilancio 2020, la n. 160/2019, con la quale è stata istituita la nuova imposta unica sulla casa:

“per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”

Il concetto di prima casa ai fini dell’esenzione Imu è quindi molto più ampio di quanto può sembrare a una prima lettura.

Per beneficiare dell’esonero dal pagamento dell’imposta sulla casa è quindi necessario che coesistano le seguenti condizioni:

  • l’immobile deve essere l’unica unità immobiliare di proprietà del soggetto passivo;
  • deve essere la sede della residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare;
  • deve essere la dimora abituale, ossia il luogo in cui il possessore e il suo nucleo familiare vivono per la maggior parte dell’anno.

All’atto pratico, se ad esempio il proprietario di una casa nel Comune di Roma vive in affitto in un’altra città per motivi di lavoro, e ha quindi spostato la residenza e dimora abituale, non avrà diritto all’esenzione Imu sulla prima e unica casa di proprietà perché non si configura come prima casa (ovvero quella in cui ha residenza e dimora abituale).

Esenzione Imu: cosa cambia con il decreto Fiscale

Il ddl di conversione della legge di Bilancio 2022 (dl 146/2021), c.d decreto fiscale, ha finalmente fatto chiarezza su un punto controverso della disciplina fiscale.

La legge originaria prevedeva infatti che, in caso di dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune, le agevolazioni Imu prima casa spettassero su un solo immobile.

La circolare n.3/2012 del dipartimento delle Finanze aveva poi stabilito che l’esenzione fosse applicabile su due immobili situati in Comuni diversi, considerando entrambe le residenza come prima casa.

La Cassazione (ordinanze n. 4166 del 2020 e n. 4170 del 2020) aveva poi escluso dall’esenzione entrambi gli immobili nel caso di coniugi o componenti del nucleo familiare residenti in due abitazioni poste in Comuni diversi.

Il decreto Fiscale stabilisce ora che l’esenzione Imu prima casa può applicarsi solo a una delle due abitazioni, a scelta del contribuente, a prescindere dall’ubicazione degli immobili.
Il testo della legge 160/2019, comma 741, lettera b, si modifica come segue:

“Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti il nucleo familiare”

La sentenza della Corte Costituzionale su coniugi con diversa residenza

A tutto questo, però, si deve aggiungere una recente novità La Corte Costituzionale considera illegittimo quanto previsto dall l’articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 201/2011:

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Da prendere atto anche del fatto che la recente novità afferma anche che:

Due coniugi con residenza e dimora abituale in due Comuni diversi per ragioni di lavoro e che condividono un’unica abitazione nei giorni liberi dagli impegni professionali hanno diritto all’esenzione IMU per entrambi gli immobili.

La Corte Costituzionale, quindi, ripristina la doppia esenzione Imu per i coniugi con diversa residenza in quanto i coniugi hanno diritto all’esenzione su entrambi gli immobili in cui hanno residenza l’uno e l’altro.

Le assimilazioni ad abitazione principale

Alla definizione di abitazione principale si aggiungono, ai fini Imu, le cosiddette assimilazioni, ossia dei casi in cui l’immobile posseduto si considera prima casa pur non essendo la sede della dimora abituale e residenza anagrafica del suo possessore.

Ci sono delle casistiche previste per legge su base nazionale e si considerano prima casa ai fini Imu:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Ogni Comune può poi deliberare se applicare l’assimilazione ad abitazione principale anche per una delle unità immobiliari possedute da anziani o disabili residenti, a seguito di ricovero permanente, in case di riposo o istituti di cura. In questo caso però l’esonero spetta solo se l’immobile in oggetto non è concesso in locazione.

Non è più prevista invece l’assimilazione a prima casa per l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia, iscritti all’Aire e pensionati nel Paese di residenza. L’agevolazione è stata cancellata e sostituita da [una riduzione di portata ben più limitata che prevede una riduzione del 50%.

Imu prima casa: quando si paga anche sull’abitazione principale

L’Imu si paga sulla prima casa qualora l’abitazione principale in cui il contribuente risiede e dimora con il proprio nucleo familiare sia considerata di lusso.

Per capire quando non si ha diritto all’esenzione è quindi necessario verificare la categoria catastale della propria abitazione.

L’Imu si paga anche sulla prima casa se rientra nelle seguenti categorie:

  • A/1: abitazioni di tipo signorile;
  • A/8: abitazioni in ville;
  • A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

In questo caso, l’Imu è dovuta nella misura dello 0,5%, aliquota che il Comune può incrementare fino a un massimo dello 0,6%. Per agevolare i possessori di abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 è tuttavia riconosciuto il diritto a una detrazione di 200 euro dall’importo dovuto.

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