Ecco come cambierà l’Imposta Municipale Unica con il nuovo anno
C’è molta confusione sulla tassazione relativa agli immobili. Tra IMU, IUC, Tasi ci si capisce ben poco.
Per quanto riguarda l’Imposta municipale unica per il 2014 cambia tutto, o quasi.
Cerchiamo quindi di comprendere come funzionerà, chi dovrà pagare e soprattutto quanto secondo la nuova Legge di Stabilità entrata in vigore due giorni fa.
Prima casa
La Legge di Stabilità 2014 conferma l’abolizione dell’IMU sulla prima casa e sulle relative pertinenze. L’esenzione però non riguarderà la totalità dei cittadini.
Dovranno infatti continuare a pagare i possessori di immobili di lusso, e cioè quelle abitazioni comprese nelle seguenti categorie catastali:
- A/1: abitazioni signorili
- A/8: abitazioni in villa
- A/): castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
- Le tre categorie potranno però sfruttare la riduzione dell’aliquota IMU e la detrazione di 200 euro.
Seconda casa
Ogni comune avrà il compito di stabilire l’aliquota IMU sulla seconda casa che dovrà essere corrisposta da tutti. Il tetto massimo imposto dal Governo è del 10,6 per mille.
Secondo quanto previsto dalla legge di stabilità inoltre, la nuova Tasi avrà come base imponibile quella prevista dall’IMU. Il che per le seconde case vuol dire che la somma delle aliquote di IMU e Tasi dovrà essere compresa entro il limite del 10, 6 per mille.
Scadenze
Le scadenze previste sono in tutto tre, una per la mini IMU e due per l’IMU 2014:
- 24 gennaio, Mini – IMU;
- 16 giugno IMU;
- 16 dicembre, IMU.
Chi dovrà pagare?
Per quanto riguarda la mini – IMU, la cui rata, come abbiamo appena dettò, scadrà il 24 gennaio, essa dovrà essere corrisposta dai proprietari di abitazioni principali e dai soggetti esonerati dalla seconda rata nel corso dell’anno passato, solo nel caso in cui il Comune di riferimento abbia stabilito un’aliquota superiore a quella standard.
L’importo da pagare sarà suddiviso però tra contribuente e Stato. Il primo dovrà versare il 40% della differenza utilizzando il modello F24 (o bollettino postale) messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, mentre il resto verrà pagato dallo Stato.
Terreni agricoli e immobili d’impresa
La Legge di Stabilità 2014 ha stabilito che i terreni agricoli, compresi quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli IAP godono di una base imponibile ridotta. Il moltiplicatore infatti sarà pari a 75 contro il 130 imposto a tutti gli altri terreni.
Per quanto riguarda gli immobili di impresa e cioè i fabbricati compresi all’interno della categoria catastale D l’aliquota sarà pari allo 0,76%.
Parlando infine degli immobili strumentali, l’IMU potrà essere dedotta ai fini dell’IRPEF per una cifra pari:
- al 30% per il 2013;
- al 20% per il 2014.
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