Gli incentivi per le start up nel 2014: detrazioni e deroghe

Alessandra Manco

24 Aprile 2014 - 09:58

Con vari provvedimenti legislativi sono stati previsti diversi incentivi per le start up. L’obiettivo è quello di prevedere norme in grado di prevedere nuovi investimenti e assicurare occupazione

Gli incentivi per le start up nel 2014: detrazioni e deroghe

Parliamo di incentivi fiscali per le società di nuova costituzione, che il legislatore ha incluso tra i soggetti per i quali è previsto un regime di favore. In particolare start up ed incubatori sono esonerati dal pagamento dei diritti e bolli d’iscrizione al registro delle imprese (norma che può essere valida sino a 4 anni).

Detrazioni di imposta - La nuova normativa fiscale prevede degli sgravi anche per le persone fisiche che investono in questo tipo di soggetti di imposta, infatti al soggetto investitore viene riconosciuta una detrazione di imposta pari al 19 % della somma investita (sino ad un massimo di 500 mila euro). Tale detrazione è aumentata al 25 % per investimenti effettuati in start up con vocazione sociale e per le start up che sviluppano o commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Un incentivo analogo spetta alle società che effettuano investimenti di questo tipo, visto che è riconosciuta una deduzione dal reddito imponibile pari al 20 % della somma che è stata investita (con un limite fissato a 1,8 milioni di euro). Anche qui la deduzione viene aumentata al 27 % per investimenti effettuati in start up a vocazione sociale o ad alto contenuto tecnologico.

Deroga al codice civile - Altre agevolazioni previste per le start up sono quelle rappresentate dalla possibilità di poter derogare alle norme previste dal Codice civile in relazione ad alcuni aspetti contabili. Ad esempio le nuove start up hanno la possibilità di poter ripianare perdite superiori ad un terzo del capitale sociale entro il secondo esercizio successivo a quello in cui sono avvenute (di norma le perdite sono ripianate entro l’esercizio successivo). Un ulteriore rinvio all’esercizio successivo è anche previsto nel caso in cui si abbiano delle perdite oltre un terzo del capitale sociale e questo si riduca sotto al minimo legale previsto. La società ha la possibilità di ripianare tale tipo di perdita entro l’esercizio successivo e sino a tale data non opera la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale.

La start up costituita tramite srl ha inoltre la possibilità di creare diversi tipi di quote che abbiano diritti diversi (sempre in relazione a quanto prescrive la legge). Pertanto le quote potranno attribuire diritti differenti in relazione alla distribuzione dell’utile ed all’amministrazione della società.

In materia di contratti la start up ha la possibilità di stabilire minimi tabellari specifici oltre che differenti criteri in materia di retribuzione della parte variabile. Le quote emanate dalla start up possono essere vendute al pubblico anche attraverso la promozione in appositi “portali per l promozione dei capitali”.

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