Una nuova sentenza della Ctp rafforza la protezione che il fondo patrimoniale può garantire nei confronti delle ipoteche.
La costituzione di un fondo patrimoniale può essere una garanzia contro le iscrizioni di ipoteca giudiziaria? Avevamo già parlato dell’argomento qui e una nuova sentenza sembra rafforzare l’efficacia del fondo patrimoniale a salvaguardia dei patrimoni immobiliari.
Con la sentenza n. 117/05/15 della Ctp di Varese, infatti, vengono ulteriormente rafforzate le valutazioni intorno all’efficacia del fondo patrimoniale contro ipotesi di iscrizione d’ipoteca da parte dell’agente per la riscossione su un bene in esso costituito.
Attraverso la pronuncia sopra esplicitata, infatti, la commissione tributaria provinciale afferma di fatti la nullità dell’iscrizione ipotecaria se non è stata proposta azione revocatoria in relazione al fondo stesso, precisando inoltre che l’iscrizione è altresì nulla se è fondata su debiti tributari che sono attinenti all’attività di impresa svolta per il tramite di una società di persone - trattandosi di fatti estranei alle esigenze familiari.
La pronuncia si riferisce al ricorso presentato da una signora, avverso l’iscrizione di ipoteca legale su un immobile di proprietà, effettuate da Equitalia Nord Spa nella figura di agente per la riscossione, per un importo pari al doppio dei debiti indicati, richiesti con cartelle di pagamento precedentemente notificate.
Nel suo ricorso i legali della signora ricordano come l’immobile su cui è stata iscritta ipoteca legale è assoggettato a un fondo patrimoniale regolarmente istituito, e come l’iscrizione ipotecaria dovesse essere preceduta da apposita azione revocatoria, volta a rendere in opponibile al creditore il fondo stesso, visto che alcuni crediti erano anteriori alla data di costituzione del fondo. La ricorrente segnala inoltre che i propri debiti erano riferiti a fatti estranei alle esigenze familiari, essendo attinenti all’attività di socia amministratrice di società.
Sulla base delle motivazioni sopra espresse, la ricorrente ha domandato la nullità, invalidità e/o inammissibilità, e/o inefficacia dell’iscrizione ipotecaria impugnata. A fronte di tale richiesta, la Ctp di Varese, dopo aver esaminato gli atti e sentito la parte ricorrente, alla luce delle risultanze istruttorie e dopo aver rilevato la mancata costituzione di Equitalia Nord Spa, ha accolto il ricorso proprio sulla base dei motivi espressi dalla stessa ricorrente.
Dunque, la pronuncia della commissione attribuisce nuova e consolidata forza al fondo patrimoniale, affermando in modo chiaro e netto che non è possibile iscrivere ipoteca legale su un bene costituito nel fondo (nella fattispecie in esame, la costituzione del fondo era avvenuta nel 2006) senza prima aver proposto con successo azione revocatoria (nella stessa fattispecie in esame, il tentativo di iscrivere ipoteca legale era avvenuto nel 2014).
Di interesse è anche notare l’abbraccio della tesi - non nuova - della ricorrente, secondo cui l’iscrizione era nulla poichè i debiti della parte in ricorso erano riferiti a fatti estranei alle esigenze familiari, essendo attinenti al suo ruolo di socia amministratrice di una società.
© RIPRODUZIONE RISERVATA