Fondo patrimoniale sempre più solido: ipoteca non iscrivibile sui beni immobili

Roberto Rais

20/10/2014

Sui beni immobili ricondotti in fondo patrimoniale non è possibile iscrivere ipoteca: a chiarirlo una nuova sentenza della CTR Lombarda, su rinvio della Cassazione.

Fondo patrimoniale sempre più solido: ipoteca non iscrivibile sui beni immobili

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, con la sentenza n. 4193/64/14 ha contribuito a rafforzare la tutela che il fondo patrimoniale è in grado di introdurre sui beni immobiliari, con particolare riferimento alla loro protezione nei confronti di Equitalia e della sua facoltà di iscrizione di un’ipoteca per debiti erariali.

La vicenda sulla quale la CTR ha avuto modo di esprimersi riguarda il ricorso presentato da un contribuente contro l’iscrizione ipotecaria effettuata da Equitalia. Secondo il ricorrente, sull’immobile era stato iscritto un fondo patrimoniale che lo rendeva pressochè immune dall’iscrizione ipotecaria “per i debiti estranei ai bisogni della famiglia”.

Originariamente, sia la Commissione provinciale che quella regionale avevano dato ragione a Equitalia, ritenendo quindi soccombente il contribuente, e sostenendo che nella permanenza del fondo patrimoniale non erano possibili il pignoramento e altre azioni esecutive pregiudizievoli, mentre era consentita l’ipoteca (che, in tale ambito, rappresentava un atto cautelare).

Dopo il rinvio dalla Cassazione, tuttavia, la Commissione regionale lombarda ha rivisto la posizione, affermando che l’ipoteca non può essere iscritta su beni coperti dal fondo patrimoniale per debiti estranei alla famiglia. La conseguenza è presto individuabile: nel caso di debiti tributari, la misura ipotecaria non sarebbe attuabile dal creditore, poiché mancherebbe l’inerenza tra il credito e i bisogno della famiglia.

In proposito, viene inoltre ricordato che l’art. 170 del Codice Civile ha esteso il divieto di esecuzione anche per i crediti sorti in misura anteriore alla costituzione del fondo. Si tenga altresì presente che una costituzione del fondo patrimoniale per “sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte”, non solo non rappresenterebbe un ombrello protettivo efficace contro eventuali azioni pregiudizievoli, ma potrebbe altresì avere delle imputazioni di rilevanza penale sia per il contribuente che – in concorso – per l’eventuale consigliere, e con l’ulteriore avvertenza che potrebbe essere oggetto di revoca nel termine di cinque anni dalla sua costituzione illecita.

In estrema sintesi, sopra gli immobili che vengono costituiti in fondo patrimoniale, per il nesso funzionale esistente tra ipoteca ed esecuzione, non possono essere iscritti ipoteche per i debiti fiscali, poiché nel caso di debiti fiscali mancherebbe proprio l’inerenza tra il debito e i bisogni della famiglia. Se tuttavia il fondo patrimoniale è costituito appositamente per potersi sottrarre all’imposizione fiscale, non solo la costituzione del fondo potrebbe essere oggetto di revoca, ma potrebbero inoltre esservi delle rilevanze di natura penale.

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