Fisco 2013, Iva per cassa: adesione, soglia, durata. Ecco la guida completa

Marta Panicucci

09/01/2013

04/05/2022 - 15:11

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Fisco 2013, Iva per cassa: adesione, soglia, durata. Ecco la guida completa

Dal 1 primo dicembre 2012 in pratica sono entrate in vigore le nuove disposizioni relative alla contabilità Iva per cassa. La principale caratteristica del nuovo regime di Iva per cassa consiste nel rinvio dell’esigibilità del tributo sulle operazioni attive e nello speculare differimento della detrazione sugli acquisti. In sostanza, il diritto a detrazione del cessionario-committente è legato all’effettuazione dell’operazione e non all’esigibilità. E’ comunque previsto, dal nuovo modello Iva per cassa, che sulle fatture emesse dal cedente si faccia specifica riferimento all’uso di tale regime.

Adesione

Per aderire al nuovo regime di Iva per cassa è sufficiente il comportamento concludente del contribuente. Per comportamenti concludenti si intende, ad esempio, l’indicazione in fattura del regime prescelto (operazione di Iva per cassa ai sensi dell’articolo 32-bis del Dl n. 83/2012) e la liquidazione dell’imposta effettuata seguendo le regole dell’Iva per cassa. Per passare all’opzione Iva per cassa non è necessaria una comunicazione preventiva. Tale scelta sarà desunta dal comportamento del contribuente che ne dovrà dare successiva comunicazione all’Agenzia dell’Entrate con la dichiarazione Iva relativa al periodo in cui è stata esercitata l’Iva per cassa. Da sottolineare, inoltre, che la mancata comunicazione dell’Iva per cassa non invalida tale scelta, ma comporta l’applicazione delle sanzioni residuali per omessa comunicazione dati.

Durata

Aspetto molto importante della scelta dell’Iva per cassa è il vincolo di tre anni che lega il contribuente a tale opzione fiscale. Concluso il periodo obbligatorio di tre anni, l’Iva per cassa resta valida per gli anni successivi, salvo espressione del diritto di revoca. Il diritto di revoca dall’Iva per cassa si esercita nel quadro VO della prima dichiarazione annuale presentata dopo la scelta.

Soglia

Il contribuente che intenda aderire all’Iva per cassa deve, per prima cosa, controllare che il volume d’affari realizzato, o in caso di inizio di attività previsto, sia inferiori a 2 milioni di euro. Il decreto attuativo dell’Iva per cassa precisa che l’uscita dal regime può avvenire anche in corso d’anno nel caso in cui il contribuente superi il limite di 2 milioni di euro di volume d’affari. Il decreto spiega che la cessazione del regime di Iva per cassa decorre dal mese o trimestre successivo a quello in cui è stato superato il limite; tale evento interrompe automaticamente il triennio minimo di durata del regime Iva per cassa.

Uscita

Il decreto attuativo del regime di Iva per cassa stabilisce, come detto sopra, che il contribuente esca da tale regime dal mese successivo al raggiungimento di tale soglia minima. Il decreto precisa, inoltre, che nella liquidazione dell’ultimo mese di adesione all’Iva per cassa va computata sia l’Iva sulla vendite, sia l’Iva sugli acquisti purchè riferita a prestazioni o cessazioni non ancora incassate o ad acquisti non ancora pagati.

Operazioni escluse

Il decreto di attuazione dell’Iva per cassa detta anche l’elenco delle operazioni che sono tassativamente escluse dal regime Iva per cassa:

  • operazioni effettuate da soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva
  • operazioni svolte nei confronti di soggetti non Iva (privati, enti non commerciali per la sfera istituzionale
  • operazioni nei confronti di soggetti che applicano l’inversione contabile
  • operazioni effettuate da soggetti che si avvalgono della previsione di cui al comma 5, articolo 6 del Dpr 633/1972

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