Le ferie maturate e non godute (quelle del 2013 devono essere fruite entro Giugno 2015) hanno una specifica normativa che ne impone la fruizione entro determinati limiti e prevede per esse uno specifico trattamento previdenziale.
Con l’avvicinarsi del termine del 30 Giugno è opportuno ricordare quali sono le norme vigente e le specifiche regole previdenziali relative alle ferie e maturate e non godute.
La data del 30 Giugno 2015 è importante perché si configura come il termine ultimo entro il quale è possibile fruire elle ferie maturate nel 2013 e non ancora godute.
Sul tema delle ferie non godute occorre considerare, poi, due specifici punti vista: sia quello del lavoratore e dei diritti che vengono ad esso concessi dalla normativa, sia quello del datore di lavoro, per il quale si considerano gli adempimenti relativi alle ferie e le eventuali sanzioni.
La normativa relativa alle ferie
Ogni lavoratore soggetto a un contratto tradizionale (le specifiche seguenti valgono se si considera un lavoro con contratto a tempo pieno, a tempo determinato o indeterminato che sia, purché della durata di un anno) ha diritto a un periodo di ferie non inferiore a 4 settimane che deve essere fruito nelle modalità seguenti:
- almeno 2 settimane di ferie, anche consecutive se il lavoratore lo richiede esplicitamente, devono essere fruite nel corso dell’anno di maturazione delle ferie stesse;
- le altre 2 settimane rimanenti, possono essere fruite anche nei 18 mesi successivi al termine dell’anno in cui sono state maturate: proprio per questo il termine ultimo per fruire le ferie maturate nel 2013 è quello del 30 Giugno 2015;
Le ferie a cui il lavoratore ha diritto per legge, si intendono come periodo retribuito di riposo dal lavoro e devono essere obbligatoriamente fruite dal lavoratore, senza possibilità di essere trasformate in un compenso di natura economica, a meno che non si risolva prima il contratto. Le ferie che, eventualmente, superano la soglia delle 4 settimane annue, in base a specifiche disposizioni contenute nei contratti collettivi di categoria, possono anche essere trasformate in un corrispettivo di natura economica.
Adempimenti del datore di lavoro
Il datore di lavoro, per parte sua, è tenuto a verificare che i dipendenti godano effettivamente delle ferie maturate negli anni precedenti, entro i termini descritti sopra. Nel caso delle ferie maturate nel 2013, il datore di lavoro è tenuto ad accertarsi che i propri dipendenti fruiscano delle ferie non godute entro il prossimo 30 Giugno 2015.
Se i dipendenti non usufruiranno delle ferie maturate nel 2013 entro il prossimo 30 Giugno, il datore di lavoro è obbligatoriamente tenuto a:
- versare all’INPS i contributi realtivi al compenso spettante per le ferie non godute, insieme ai contributi previsti per la retribuzione del mese successivo, ossia insieme ai contributi dovuti per Luglio 2015;
- effettuare il versamento descritto sopra entro il termine ultimo del 16 Agosto 2015;
Al di là di questi adempimenti è opportuno specificare che il datore di lavoro, nel caso in cui non provveda a far smaltire al dipendente le ferie precedentemente maturate, è soggetto anche alle seguenti sanzioni, dal momento che contravviene alla normativa vigente, negando al proprio dipendente un diritto:
- sanzione pecuniaria per un importo compreso tra i 100 euro e i 600 euro;
- sanzione pecuniaria per un importo compreso tra i 400 euro e i 1500 euro nel caso in cui le ferie non siano state fatte godere a più di 5 lavoratori;
- sanzione pecuniaria per un importo compreso tra gli 800 euro e i 1500 euro nel caso in cui le ferie non siano state fatte godere a più di 10 lavoratori.
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