Le ferie maturate e non godute che sono residuate dall’anno 2014 devono essere concesse dai datori di lavoro entro il 30 giugno 2016.
La data del 30 Giugno 2016 si configura come il termine ultimo entro il quale è possibile fruire delle ferie maturate nel 2014 e non ancora godute.
Nello specifico tale scadenza riguarda i datori di lavoro che non hanno concesso la fruizione delle due settimane di ferie, spettanti per legge, maturate nell’anno 2014.
Nel caso in cui ciò non accada, il datore di lavoro, è tenuto a versare i contributi entro il 16 agosto 2016 sulle ferie maturate e non godute a tale data ed inoltre deve pagare anche una sanzione non diffidabile che va da € 100 a € 600 per ciascun lavoratore.
Ecco di seguito tutti i dettagli sulla scadenza prossima del 30 giugno 2016 riguardante le ferie maturate e non godute del 2014.
Le ferie: il quadro normativo
Le ferie, a cui il lavoratore ha diritto per legge, sono intese come un periodo di astensione dal lavoro retribuita.
Il riferimento normativo relativo alla fruizione e godimento delle ferie viene direttamente dalla Costituzione. In particolare, l’art. 36 della Costituzione e dal D.Lgs. n. 66/2003, stabilisce che il lavoratore ha diritto a un periodo annuale irrinunciabile di ferie retribuite, la cui durata è prestabilita dai rispettivi C.C.N.L.
Tale durata in ogni caso, non può essere inferiore alle 4 settimane all’anno.
E’ possibile distinguere le ferie in tre periodi, due periodi da due settimane ciascuno ed un terzo periodo, eventualmente previsto dai C.C.N.L. o dal contratto di assunzione, eccedente il minimo sindacale di 4 settimane annue.
I periodi di ferie minimi stabiliti dalla legge
Come già sopra accennato la legge stabilisce un limite minimo di 4 settimane di ferie all’anno che può essere suddiviso in due appositi periodi:
- Il primo periodo di ferie di due settimane, deve essere fruito nello stesso anno di maturazione possibilmente in modo ininterrotto. Il lavoratore però è tenuto formulare la richiesta in anticipo al fine di rispettare le esigenze dell’azienda.
Se il lavoratore non ha beneficiato del suddetto periodo di ferie nel corso dell’anno, il datore diventa passibile di sanzione. Al contrario, il lavoratore vanta un credito per ciascun giorno di mancato godimento delle ferie da liquidare alla fine del rapporto di lavoro. - Il secondo periodo di ferie, oggetto principale del suddetto articolo e anch’esso di due settimane, può essere fruito in modo ininterrotto o frazionato entro e non oltre 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Anche in questo caso se non viene rispettato il suddetto termine, il datore di lavoro sarà sanzionato ed il lavoratore vanterà un credito di ferie arretrate di cui potrà usufruire a fine rapporto lavoro.
E’ fondamentale ricordare che per il periodo minimo stabilito dalla legge di quattro settimane, vige il divieto assoluto di monetizzare le ferie non godute.
Le sole ferie che possono essere sostituite da un’indennità sono quelle maturate dal lavoratore nel caso in cui rapporto di lavoro cessi entro l’anno di riferimento e quelle previste dai C.C.N.L. in misura superiore al periodo minimo legale (terzo periodo di ferie).
Un’importante deroga alla normativa può essere rappresenta dalle seguenti situazioni:
- i contratti a tempo determinato di durata inferiore ad un anno. In questo caso è ammessa la corresponsione del corrispettivo per le ferie non godute anche mensilmente;
- il pagamento delle ferie non godute in seguito alla risoluzione del
rapporto di lavoro.
Cosa succede se il datore di lavoro non permette la fruizione delle ferie?
Sono 2 le conseguenze derivanti dalla mancata fruizione entro il 30 giugno 2016, delle ferie maturate e non godute che sono residuate dall’anno 2014:
- il versamento dei contributi anticipati su tali ferie entro il 16 agosto 2016;
- applicazioni di sanzioni non diffidabili.
La normativa prevede che dal 1999 il datore di lavoro deve anticipare il versamento dei contributi sulle ferie rispetto all’effettivo momento di fruizione, una volta decorsi 18 mesi dalla maturazione. Ciò significa il datore di lavoro deve conteggiare i contributi relativi alle le ferie non godute, insieme ai contributi previsti per la retribuzione del mese successivo, ossia insieme ai contributi dovuti per Luglio 2016 e deve procedere al versamento dei contributi entro il 20 agosto 2016 (termine di proroga estiva).
Al di là di questi adempimenti è opportuno specificare infine che il datore di lavoro, nel caso in cui non provveda a far smaltire al dipendente le ferie precedentemente maturate, è soggetto anche alle seguenti sanzioni, dal momento che contravviene alla normativa vigente, negando al proprio dipendente un diritto:
- sanzione pecuniaria per un importo compreso tra i 100 euro e i 600 euro;
- sanzione pecuniaria per un importo compreso tra i 400 euro e i 1500 euro nel caso in cui le ferie non siano state fatte godere a più di 5 lavoratori;
- sanzione pecuniaria per un importo compreso tra gli 800 euro e i 1500 euro nel caso in cui le ferie non siano state fatte godere a più di 10 lavoratori.
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