È molto frequente, soprattutto nel nostro paese, imbattersi in esercizi commerciali e aziende avvezze a praticare l’evasione dell’Iva. A differenza, però, di quanto avviene con l’evasione da Irpef, l’omesso pagamento dell’imposta sul valore aggiunto è considerato dal legislatore un reato ed è disciplinato dall’articolo 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000.
Il patteggiamento
Molto importante, sotto questo aspetto, è la recentissima sentenza 3758 della Terza sezione penale della Corte di Cassazione, emanata lo scorso 13 settembre.
La suprema corte chiarisce un punto molto controverso: può, colui che commette il reato di omesso pagamento Iva e patteggia con la pubblica accusa (trova quindi con essa un accordo), evitare la confisca dei beni o delle somme pari al valore dell’imposta evasa?
Il giudice di legittimità, partendo dal caso concreto, ricostruisce il principio.
Il caso
Un tribunale applicava nei confronti dell’amministratore di una società a responsabilità limitata, che non aveva versato l’Iva alla prescritta scadenza, la pena concordata tra le parti. Non disponeva però la confisca per equivalente del profitto del reato.
Contro questa decisione ricorreva per Cassazione il Procuratore generale il quale, in sintesi, lamentava la mancata applicazione della confisca, nei confronti dell’amministratore, di un determinato ammontare di beni che equivalessero al profitto del reato.
La decisione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso e dato ragione al Procuratore generale, poggiando la propria deliberazione su due direttrici cardine.
In primo luogo la Suprema Corte ha evidenziato che, per i reati di natura tributaria, è possibile applicare la confisca di beni equivalenti non solo al prezzo del reato (ossia il valore reale dell’evasione da Iva) ma anche al profitto dello stesso (cioè il guadagno che, per l’evasore, può derivare dal reimpiego della somma corrispondente all’imposta evasa).
In secondo luogo, ed è questo l’aspetto che più ci interessa della decisione, la Cassazione ha stabilito che la confisca non interviene solamente nel caso di condanna, ma anche nel caso di patteggiamento, in base all’articolo 444 del codice di procedura penale (applicazione della pena su richiesta).
L’importanza della sentenza
La deliberazione della Cassazione, dunque, deve essere presa in grande considerazione. Capita molte volte, infatti, che il contribuente che omette di pagare la tassa sui consumi patteggi la pena, non sapendo che il patteggiamento non scongiura affatto il pericolo di una confisca di beni o somme di importo pari al prezzo dell’evasione.
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