Equitalia: nuova possibilità di rateazione per i soggetti decaduti

Federico Migliorini

3 Marzo 2015 - 15:32

I soggetti decaduti dal piano di rateazione di Equitalia al 31 dicembre possono presentare un’istanza entro luglio: ecco come accedere al nuovo piano di rateizzo.

Equitalia: nuova possibilità di rateazione per i soggetti decaduti

Nuova opportunità per i contribuenti che al 31 dicembre 2014 risultano essere decaduti da una rateazione concessa da Equitalia per il mancato versamento di almeno otto rate, anche non consecutive. Tali contribuenti potranno essere riammessi al beneficio della rateazione presentando una nuova istanza presso l’Agente della riscossione.

La domanda per la rateazione
L’istanza deve essere presentata entro il prossimo 31 luglio 2015. Questo è quanto prevede il nuovo decreto Milleproroghe 2015, che riaperto i termini per nuove rateazioni sulla scia di quanto già accaduto nel 2014, dove la riapertura dei termini ha portato a milioni di domande presentate per nuove rateazioni di soggetti in teoria già decaduti dal beneficio.

L’effetto principale della nuova istanza di rateazione è quello di inibire l’attivazione di azioni esecutive da parte di Equitalia. Pertanto, per effetto della riammissione e della regolarità dei pagamenti, se non vi ha già provveduto, l’Agente della riscossione non potrà né iniziare né proseguire alcun pignoramento o espropriazione forzata ne potrà attivare nuove misure cautelari, come l’iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo.

Il nuovo piano di rateizzo
Per ottenere la nuova rateazione, non dovrà essere presentata alcuna ulteriore documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica del contribuente (come ad esempio l’Isee), a prescindere dall’importo del debito. Il numero delle rate del nuovo piano verrà stabilito in base alle condizioni economiche del contribuente al momento della concessione della prima rateazione da cui è decaduto, fino ad un massimo di 72 rate mensili.

Puntualità dei pagamenti
Eventuali pignoramenti, fermi e ipoteche già in essere prima della riammissione della rateazione manterranno i loro effetti. Mentre, nel caso in cui l’istanza di riammissione non dovesse essere accolta, oppure se il contribuente non riuscisse ad onorare i pagamenti delle singole rate, Equitalia potrà esercitare i propri poteri, mediante l’attivazione di misure cautelari o esecutive. Solo per la nuova ammissione alla dilazione è prevista la revoca del beneficio per il mancato pagamento di due rate anche non consecutive, e non di otto rate come accade, invece, per le normali rateazioni.

Crediti verso la P.a.
Nel caso in cui il contribuente vanti un credito nei confronti della P.a. superiore a 10.000 €, sarà possibile accedere alla riammissione della rateazione soltanto a condizione che la richiesta avvenga prima della segnalazione da parte dell’ente pubblico. Infatti, tali enti prima di effettuare il pagamento di somme superiori a 10.000 €, gli enti appartenenti alla P.a. devono verificare se il creditore risulti inadempiente all’obbligo di versamento di una o più cartelle esattoriali per lo stesso importo. In tal caso, la P.a. non potrà procedere al pagamento della somma dovuta e dovrà contestualmente segnalare la circostanza ad Equitalia, affinché avvii azioni esecutive.

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