Equitalia: espropriazione della prima casa annullata ma solo per i nuovi procedimenti

Simone Casavecchia

8 Maggio 2014 - 12:18

Durante il Question time si riapre la spinosa questione dei pignoramenti della prima casa per i quali non vale la retroattività dell’annullamento

Equitalia: espropriazione della prima casa annullata ma solo per i nuovi procedimenti

Si è tornato a parlare ieri di uno spettro che sembrava sepolto e che, invece, continuerà a turbare i sonni di molti italiani. Si tratta del pignoramento della prima casa che fino allo scorso anno era una delle misure più temute uno dei provvedimenti che Equitalia, al fine di ottenere i tributi dovuti dai contribuenti morosi, era arrivata a mettere in atto nei giorni più bui del Governo Monti.

Era stato il Decreto Legge 69/2013 poi convertito in Legge ordinaria (98/2013) ad annullare questa misura prevedendo che il pignoramento della prima casa non fosse possibile almeno nei casi in cui quello stesso immobile fosse l’unico bene posseduto dal contribuente debitore o fosse la sua residenza anagrafica. Dal provvedimento venivano esclusi a suo tempo gli immobili accatastati come villa (A/8) o come castello e come bene storico e di pregio (A/9), per i quali Equitalia poteva comunque procedere all’esproprio. Sempre la legge 98/2013 limitava l’esproprio ai soli contribuenti il cui debito risultasse superiore ai 120mila euro.

Ieri però, nel question time della Commissione Finanze della Camera, il Ministero dell’Economia ha fornito un preoccupante chiarimento, riguardo a un’interrogazione dell’on. Paglia di SEL. Il deputato aveva infatti evidenziato come, in seguito all’entrata in vigore della legge citata sopra, prima Equitalia avesse sospeso le procedure di esproprio degli immobili (prime case) nei confronti dei contribuenti con debiti verso l’erario, in attesa di chiarimenti sull’ambito di applicazione della legge stessa e, poi, avesse comunque riavviato le procedure di esproprio già avviate prima dell’entrata in vigore della legge (22 Giugno 2013).

La risposta del Ministero dell’Economia è quanto mai laconica, infatti, nella nota che fornisce gli elementi di risposta, si spiega come il parere degli Organi Costituzionali richiesto da Equitalia, riguardo all’ambito di applicabilità della legge sia stato ritenuto successivamente irrilevante dal momento che il testo della stessa norma dà indicazioni precise sia riguardo ai casi di sospensione del pignoramento sia riguardo al principio dell’irretroattività. Più nello specifico la legge non presenta alcuna deroga allo stesso principio dell’irretroattività, quindi, la sospensione stessa della pignorabilità degli immobili non avrebbe efficacia retroattiva.

La conseguenza di questa nota esplicativa è che Equitalia può, quindi, ancora effettuare e portare a termine i procedimenti di espropriazione nel caso in cui questi ultimi siano stati avviati prima della data del 22 Giugno 2013 (momento dell’entrata in vigore della L. 98/2013). La conseguenza sarebbe allora che un provvedimento di esproprio dell’abitazione principale, avviato il 21 Giugno 2013, o prima, non risulterebbe protetto, neanche ad oggi, dal pignoramento.

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