Elezioni 2013 e privacy: il Garante fissa le regole della propaganda elettorale

Valentina Pennacchio

16 Gennaio 2013 - 12:24

Elezioni 2013 e privacy: il Garante fissa le regole della propaganda elettorale

Secondo il calendario elettorale mancano 39 giorni alle elezioni. Come devono comportarsi candidati e partiti politici in clima di propaganda elettorale? Dopo l’intervento dell’Agcom a tutela della par condicio, ora è il momento del Garante della privacy Antonello Soro, che fissa le regole in materia di “trattamento dati per attività di propaganda elettorale” con un provvedimento pubblicato sulla G.U. n.11 del 14 gennaio 2013. Lo scopo è non permettere ai candidati di abusare delle informazioni personali dei cittadini, facilmente raggiungibili grazie alle nuove tecnologie.

Quando non è necessario il previo consenso?

Ai fini della propaganda elettorale, è possibile contattare gli elettorali senza previo consenso attingendo a elenchi pubblici e ufficiali. In particolare:

  • liste elettorali depositate presso i Comuni (da cui si possono ricavare nome e indirizzo degli elettori);
  • elenchi degli iscritti a un partito o movimento (purché sia stata concessa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per finalità politiche);
  • dati di persone già contattate per iniziative a cui hanno preso parte, come raccolta firme o referendum (purché il diretto interessato abbia dato preventivamente il consenso);
  • documenti detenuti dai soggetti pubblici e accessibili a tutti e “mailing list stilate sulla base di contatti personali”.

Quando è necessario il previo consenso?

Secondo il Garante il consenso è indispensabile per tutte le forme di comunicazione “elettronica o telematica che non siano state previamente autorizzate dall’interessato”. Nello specifico:

  • telefonate;
  • sms/mms;
  • e-mail;
  • fax;

Allo stesso modo non è possibile utilizzare dati raccolti sul web attraverso newsgroup o forum.

Dati mai utilizzabili

Il Garante ha indicato anche quei dati che “non sono in alcun modo utilizzabili”, pena denuncia, trattasi di:

  • archivi dello Stato civile;
  • anagrafe dei residenti;
  • indirizzi forniti per ricevere servizi dai soggetti pubblici (esempio indirizzo delle bollette);
  • dati che scrutatori o rappresentanti di lista hanno privatamente annotato durante le operazioni di scrutinio.

Come può difendersi il cittadino?

Rivolgendosi al Garante della privacy per denunciare l’accaduto attraverso il seguente indirizzo e-mail: [email protected].

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