Ecobonus 2014, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso, lo scorso 8 gennaio, la guida aggiornata dal titolo “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”. Ecco che cosa dice.
Ecobonus 2014, ecco la guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate. Risale infatti a pochi giorni fa (per la precisione all’8 gennaio 2014) la pubblicazione, tramite sito internet, del file contenente tutte le istruzioni sulle agevolazioni fiscali in materia di risparmio energetico, comprensiva di interventi interessati, spese detraibili e adempimenti richiesti.
La proroga degli ecobonus e le detrazioni previste
Innanzitutto si ribadisce come la Legge di stabilità, entrata in vigore il 27 dicembre 2013, abbia, di fatto, prorogato gli ecobonus, confermando la detrazione fiscale nella misura del 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2014; detrazione che, invece, scende al 50 per cento per tutte le spese effettuate a partire dal 2015. Date che cambiano per ciò che riguarda le parti comuni degli edifici condominiali o le unità immobiliari di cui si compone: in questo caso, infatti, la detrazione al 65 per cento è prevista per le spese sostenute tra il 6 giugno 2013 e il 30 giugno 2015, mentre, invece, quella al 50 per cento viene applicata sulle spese effettuate tra il primo luglio 2015 e il 30 giugno 2016.
Dal primo gennaio 2016 (scadenza differita al 1 luglio 2016 per i condomini), gli ecobonus saranno sostituiti da una detrazione fiscale del 36 per cento prevista sulle spese di ristrutturazione edilizia.
I beneficiari
Possono usufruire della detrazioni tutti i contribuenti, residenti e non, che possiedono a qualsiasi titolo un immobile da sottoporre a intervento, in particolare:
- Persone fisiche (compresi esercenti arti e professioni);
- Contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone o di capitali), ma solo con riferimento ai fabbricati utilizzati per l’esercizio della loro attività imprenditoriale;
- Associazioni tra professionisti;
- Enti pubblici e privati non commerciali.
Gli interventi ammissibili
Le detrazioni dall’Irpef e dall’Ires sono riconosciute per le spese che riguardano:
- La riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- Il miglioramento termico dell’edificio (tramite coibentazioni, pavimenti, finestre, comprensive di infissi);
- L’installazione di pannelli solari;
- La sostituzione degli impianti di climatizzazione ambientale.
Attenzione alle date
La guida, inoltre, sottolinea l’importanza di tenere conto non tanto della data di inizio lavori, ma, piuttosto, di quella di effettivo pagamento (per ciò che riguarda le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e tutti gli enti non commerciali). Saranno infatti le date di pagamento a determinare la corretta aliquota da applicare: un intervento che ha avuto inizio nel marzo del 2013 e che viene saldato attraverso tre pagamenti (a marzo, maggio e luglio 2013), godrà, rispettivamente, della detrazione al 55 per cento per i primi due, ma di quella al 65 per cento per il terzo. Per imprese individuali, società ed enti commerciali, invece, occorrerà tenere conto della data di ultimazione della prestazione.
Per la guida completa dell’Agenzia delle Entrate, comprendente tutte le informazioni necessarie, si rimanda a questo link.
© RIPRODUZIONE RISERVATA