Dopo quanti mesi di lavoro si ha diritto alla disoccupazione?

Isabella Policarpio

08/10/2019

10/07/2020 - 12:19

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Dopo quanti mesi si matura il diritto all’assegno di disoccupazione? Vediamo come calcolare i mesi di lavoro utili e quali periodi sono da escludere.

Dopo quanti mesi di lavoro si ha diritto alla disoccupazione?

Quanti mesi di lavoro servono per ottenere l’assegno di disoccupazione?
In caso di licenziamento, la legge prevede che la disoccupazione venga elargita nei confronti di chi ha maturato almeno 13 mesi di lavoro con i rispettivi contributi nei 4 anni antecedenti la domanda di disoccupazione.

Inoltre, deve aver effettuato il numero minimo di 30 giorni di lavoro nei 12 mesi precedenti la richiesta. Ma come bisogna procedere al calcolo? Quali periodi devono essere calcolati e quali esclusi? Vediamolo in questa guida.

Disoccupazione, chi ne ha diritto?

L’assegno di disoccupazione spetta in seguito alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Il beneficio economico però è erogato solo in presenza dei requisiti seguenti:

  • lo status di disoccupato;
  • aver maturato almeno 13 mensilità di contributi negli ultimi 4 anni;
  • aver maturato almeno 30 giorni di lavoro nell’ultimo anno che precede la richiesta di disoccupazione.

L’assegno di disoccupazione è corrisposto mensilmente e la sua durata dipende dalle settimane effettive di lavoro svolto: l’elargizione dura al massimo la metà delle settimane dichiarate negli ultimi 4 anni e in ogni caso non può superare i due anni.

L’importo dell’assegno è pari al 75% della retribuzione mensile se questa non supera i 1.221,44 euro. Per gli importi superiori invece oltre al 75% va aggiunto un ulteriore 25%. In qualsiasi caso, la disoccupazione non può mai eccedere l’importo di 1.328,76 euro al mese.

Quanti mesi di lavoro servono per la disoccupazione?

In questo articolo ci soffermeremo sul secondo e sul terzo dei requisiti necessari ad ottenere l’assegno di disoccupazione, ovvero sull’aspetto temporale. Per tutte le altre informazioni si rimanda alla guida dedicata Requisiti, importi e durata Disoccupazione 2019.

Dunque, per ricevere l’assegno il lavoratore deve aver lavorato per almeno 13 mesi negli ultimi 4 anni e 30 giorni effettivi nei 12 mesi che precedono la cessazione del rapporto.

Nel calcolo quindi possono essere riuniti i mesi di lavoro svolto in diversi anni e in diversi attività, a patto che non abbiano già dato luogo ad altri indennizzi per la disoccupazione, altrimenti questi sono da escludere la computo delle 13 mensilità.

Disoccupazione, periodi utili per il calcolo dei mesi

Ora che abbiamo visto come procedere correttamente alla stima dei mesi necessari a maturare il diritto alla disoccupazione, vediamo i periodi utili ai fini del calcolo. Precisamente vanno tenuti in considerazione:

  • i contributi previdenziali e figurativi per maternità;
  • i periodi di lavoro all’estero, purché in Paesi aderenti all’Unione europea o con specifiche convenzioni con l’Italia;
  • i periodi di astensione dal lavoro per malattia e fino a 5 giorni per malattia del figlio di età non superiore a 8 anni.

Per il lavoro agricolo, invece, ci sono delle regole particolari da seguire in quanto in tal caso non si applicano le disposizioni generali sulla Naspi. Se il lavoratore ha alternato periodi di lavoro agricoli a periodi in altri settori, i mesi di occupazione nell’agricoltura possono essere compresi nel calcolo della disoccupazione solo se l’attività non agricola risulta prevalente.

Assegno di disoccupazione, periodi non utili ai fini del calcolo

Non sono inclusi nel calcolo per l’ottenimento dell’assegno di disoccupazione i periodi di lavoro svolti a qualsiasi titolo in Paesi extracomunitari che non hanno stipulato delle convenzioni con l’Italia in materia di sicurezza sociale e tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro.

In più non sono da considerare utili per il calcolo delle mensilità necessarie:

  • i periodi di cassa integrazione straordinaria con sospensione a zero ore;
  • astensioni dal lavoro, permessi e congedi per assistere il coniuge o il convivente, i figli, i genitori o i parenti con handicap;
  • assenza per malattia e infortunio sul posto di lavoro se manca l’integrazione retributiva del datore di lavoro.

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