Donazione con riserva di usufrutto

Isabella Policarpio

21 Giugno 2019 - 16:58

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Cos’è la donazione con riserva di usufrutto? Ecco come si dona la nuda proprietà di un bene senza usufrutto su di essa. La disciplina.

 Donazione con riserva di usufrutto

Cos’è la donazione con riserva di usufrutto? Come funziona?

La donazione con riserva di usufrutto, nota anche come donazione con usufrutto, consente ad una parte di donare la proprietà di un bene ma di riservarsi l’usufrutto sullo stesso.

Questa tipologia di donazione, permette di destinare l’usufrutto dei beni donati non solo a sé stessi, ma anche a vantaggio di terzi, però mai successivamente ma solo dopo la morte de primo usufruttuario.

In altre parole, mediante la stipulazione di una donazione con riserva di usufrutto, il proprietario può donare uno o più diritti compresi nella proprietà del bene, pur tuttavia mantenendo l’usufrutto su di esso. In pratica il donante dona ad un terzo esclusivamente la nuda proprietà, mentre non trasferisce al donatario il diritto di usufrutto.

La disciplina del Codice Civile

La donazione con riserva di usufrutto è una delle possibili esplicazione dell’atto di donazione. Ai sensi del Codice Civile, la donazione con riserva di usufrutto è una fattispecie che permette al donante di dare in donazione la nuda proprietà di un bene mobile o di un immobile con la facoltà di riservare a sé stesso o ad altri l’usufrutto, cioè il suo godimento.

La norma di riferimento è l’articolo 796 del Codice Civile, che dispone:

“È permesso al donante di riservare l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un’altra persona o anche di più persone, ma non successivamente.”

Nonostante la formulazione del dettato normativo sia chiaro ed esaustivo, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel conferirgli una lettura espansiva, tale da ricomprendere nella donazione con riserva di usufrutto tutti i diritti reali, come ad esempio la riserva di superficie, le servitù prediali, il diritto d’uso e di abitazione.

Gli effetti giuridici

Come già detto, mediante la donazione con riserva di usufrutto il donante riserva l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio e, dopo di lui, a vantaggio di una o più persone.

La donazione con riserva di usufrutto per sé e dopo di sé in favore di altri soggetti è una particolare ipotesi applicativa: infatti, in questo specifico caso, la donazione dell’usufrutto del terzo è sottoposta ad una condizione sospensiva, in quanto produttiva di effetti solo alla morte del primo usufruttuario.

Ne deriva che l’usufrutto del terzo beneficiario è indipendente e distinto dal primo, ed opera con efficacia differita. Qualora la donazione dell’usufrutto venga fatta in favore di persone determinate, questa deve essere accettata contestualmente o comunque prima della morte del donante.

Nota bene: la riserva di usufrutto non può mai essere fatta in favore degli eredi del donante perché ciò violerebbe il divieto di stipulare patti successori, vigente nel nostro ordinamento.

Usufrutto a vantaggio di terzi

Ai sensi del sopra citato articolo 796 del Codice Civile, il donante che dispone la donazione con riserva di usufrutto può riservare a sé stesso l’usufrutto dei beni donati, cioè il loro godimento. Non solo, egli può anche disporre l’usufrutto a vantaggio di una o più persone.

Tuttavia, ci preme segnalare che la giurisprudenza non è pacifica sulla possibilità o meno, in capo al donante, di donare in maniera separata la nuda proprietà e l’usufrutto del bene a soggetti differenti.

In pratica il donante ha la facoltà, se lo desidera, di riservarsi l’usufrutto donando a terzi la nuda proprietà, e può anche disporre la donazione dell’usufrutto ad altre persone, purché non successivamente (ovvero solo dopo la morte), ai sensi dell’articolo 796 del Codice Civile.

Negozio unico oppure no?

La dottrina giuridica si è spesso interrogata sulla natura della donazione con riserva di usufrutto. La questione è se questo tipo di donazione sia un unico negozio giuridico oppure sia il risultato dell’unione di due negozi collegati ma distinti.

Se fossero due negozi differenti si tratterebbe di due donazioni distinte: la principale investe la proprietà del donante in favore del donatario, l’altra una contestuale ma autonoma donazione del diritto di usufrutto verso il donante. Di conseguenza, il donante dovrebbe subire una duplice tassazione e una doppia trascrizione dell’atto, con tutte le conseguenze che derivano dalle obbligazioni alimentari e dal diritto di usufrutto.

Per questa ragione, sia in dottrina che in giurisprudenza, tende a prevalere la prima ipotesi, cioè l’unicità del negozio: quindi la donazione con riserva di usufrutto è considerata un negozio unitario con il quale il donante dona solamente la nuda proprietà del bene, mentre riserva per sé l’usufrutto. Le conseguenze sul piano giuridico sono che vi sarà una sola trascrizione e quindi un’unica tassazione, senza incertezze sulle obbligazioni alimentari e sulla provenienza del diritto di usufrutto.

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