La recente circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce un quadro esaustivo sulle procedure operative per la detassazione dei premi di produttività.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 28/E del 15/06/2016, ha fornito le indicazioni operative per la corretta applicazione della detassazione dei premi di produttività e welfare aziendale per il 2016, attuando quanto contenuto dalla Legge di Stabilità 2016.
Ricordiamo che la disciplina prevede una tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Altra importante cosa da ricordare è che affinché sia possibile godere dell’imposta agevolata è necessario che l’erogazione avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o dalle RSU.
Ecco tutti i dettagli della nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate sulla detassazione dei premi di produttività.
Detassazione premi di produttività: i soggetti interessati
I soggetti interessati all’applicazione della detassazione premi di produttività sono i datori di lavoro ed i lavoratori del settore privato. Esclusi, come ricorda la stessa circolare dell’Agenzia delle Entrate, i soggetti facenti parte del settore pubblico.
Nello specifico, possono accedere alla detassazione agevolata del 10%, i lavoratori del settore privato che siano, titolari di un contratto di lavoro subordinato, indipendentemente se a tempo determinato o indeterminato, i quali abbiano percepito nell’anno precedente a quello di riferimento, reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro lordi.
Detassazione premi di produttività: oggetto d’applicazione della tassazione agevolata
Riproposta con la Legge di Stabilità 2016, la detassazione, prevede, salvo esplicita rinuncia scritta dei lavoratori, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale nella misura del 10%.
L’oggetto d’applicazione della tassazione agevolata sono i premi di produttività, in particolare tutti i premi di risultato correlati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, i cui parametri sono misurabili e verificabili con criteri specifici stabiliti con Decreto Interministeriale, emanato il 25 marzo 2016.
Altre somme oggetto d’applicazione della tassazione agevolata al 10% sono quelle derivanti dalla partecipazione agli utili ai lavoratori. In entrambi casi tale somme devono essere state erogate nell’anno 2015.
La normativa prevede un limite delle somme agevolabili massimo pari a 2.000 euro lordi al netto dei contributi previdenziali, a sua volta elevabile fino a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Un’importante precisazione fornita dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate riguarda il fatto che la formazione dell’importo dei 2.000 euro segue il principio di cassa allargato, questo significa che fanno parte del computo dei 2.000 euro oltre ale somme erogate nell’anno 2015, anche quelle corrisposte entro il 12 gennaio 2016.
L’Agenzia specifica, inoltre, che nel caso in cui l’importo erogato a titolo di premi di produttività o partecipazione agli utili aziendali, dovesse superare il limite massimo di 2.000 euro, solo la parte corrisposta in eccedenza dovrà essere assoggettato a tassazione con l’applicazione delle aliquote ordinarie.
Tale limite, inoltre, deve essere riferito a ciascun lavoratore e non può essere superato in presenza di più rapporti di lavoro con diversi datori di lavoro.
Detassazione premi di produttività: i nuovi campi d’applicazione previsti dalla normativa
Tra le novità in materia di detassazione premi di produttività previste dalla Legge di Stabilità 2016 un’importante introduzioni riguarda l’estensione della tassazione agevolata anche ai premi di risultato convertiti in benefit aziendali.
Si tratta di erogazioni del datore di lavoro che, per volontà di quest’ultimo o sulla base di contratti, accordi e regolamenti aziendali, configurano il cosiddetto “welfare aziendale”. Nello specifico sono prestazioni, opere e servizi corrisposti al dipendente in natura o in forma di rimborso per spese aventi finalità di rilevanza sociale. Tali benefit sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente.
La nuova disciplina nel caso di scelta del lavoratore di convertire i premi di risultato agevolati nei benefit ricompresi nel “welfare aziendale” consente di detassare completamente il valore dei benefit, non più soggetto neppure all’imposta sostitutiva del 10% quindi totalmente esentasse.
Tra i benefit opzionabili sono ricompresi: i servizi, le somme e le prestazioni erogati dal datore di lavoro ai dipendenti per la fruizione, da parte dei loro familiari, di servizi come l’educazione, l’istruzione, anche in età prescolare, nonché la frequenza di ludoteche, di centri estivi e invernali o il beneficio corrisposto tramite borse di studio.
A questi vanno poi aggiunti ulteriori benefit, erogati sempre dal datore di lavoro per fruire dei servizi di assistenza destinati a familiari anziani o comunque non autosufficienti.
Nuova modalità di erogazione dei benefit a mezzo voucher
Altra importante novità, rispetto agli anni passati, riguarda la modalità con cui è possibile procedere alla erogazione dei premi mediante voucher per l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di cui all’art. 51, comma 3-bis, del D.P.R. n. 917 del 1986.
Dal 2016, al fine di rendere più agevole l’erogazione di tali somme da parte dei datori di lavoro, viene prevista dalla normativa, che l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire anche attraverso buoni del lavoro, o voucher, aventi un valore nominale.
Tali voucher non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare e non possono essere monetizzati o ceduti a terzi ed infine devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazione a carico del titolare.
Per quanto concerne il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, è possibile cumulare il valore in un unico voucher purché le somme non siano superiori a 258,23 euro.
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