Deducibilità spese auto aziendali per dipendenti e collaboratori

Francesco Oliva

21 Dicembre 2017 - 06:00

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Deducibilità spese auto aziendali per dipendenti e collaboratori.

Deducibilità spese auto aziendali per dipendenti e collaboratori

La deducibilità fiscale delle auto aziendali è stata progressivamente ridotta nel corso degli ultimi anni.

Oggi il 100% del costo è ammesso in deduzione solo ed esclusivamente per le attività in cui l’auto è strumentale rispetto al raggiungimento dell’oggetto sociale (si pensi ai taxi oppure al settore dei trasporti in generale). La deducibilità nella maggior parte degli altri casi è pari al 20% entro un certo limite massimo; un’eccezione è rappresentata dal caso dei dipendenti cui l’auto assegnata in uso promiscuo è deducibile per il 70%.

Negli ultimi tempi si è molto discusso sulla stampa specializzata della possibilità che l’auto aziendale venga intestata all’amministratore della società: in questi casi ci sono reali agevolazioni fiscali?

Auto aziendale intestata all’amministratore: benefici fiscali

In alternativa all’assegnazione di un autoveicolo aziendale, la società può decidere di autorizzare l’amministratore/il socio ad utilizzare l’auto di sua proprietà, con conseguente rimborso delle spese sostenute.

In linea generale, in questi casi occorre distinguere tre situazioni:

  • auto aziendale usata esclusivamente per fini lavorativi > in questo caso in capo al dipendente e/o amministratore non vi è nessun fringe benefit; in capo all’impresa, la deducibilità segue due regole differenti:
    • 20% nei casi di utilizzo promiscuo;
    • 100% solo nel caso di utilizzo strumentale (taxi, autotrasportatori, ecc.).
  • auto ad utilizzo promiscuo del dipendente > in questo caso l’impresa può dedurre una quota pari al 70% dei costi relativi; il fringe benefit diventa parte del reddito del lavoratore e/o amministratore.
  • auto utilizzata solo per fini personali del dipendente > in questo caso l’assegnazione dell’auto rappresenta un vero e proprio fringe benefit per il dipendente mentre l’impresa può dedursi il relativo controvalore (calcolato secondo il “principio del valore normale”).

Deduzione fiscale auto: una panoramica generale

La normativa fiscale prevede la fondamentale distinzione tra:

  • Auto e motoveicoli a deducibilità integrale, si tratta di quelle situazioni in cui è possibile dedurre l’intero costo sostenuto per l’acquisto e la gestione dell’auto. Si tratta dei veicoli adibiti ad uso pubblico, delle autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa (si pensi al caso degli autotrasportatori o dei tassisti);
  • Auto e motoveicoli a deducibilità parziale, si tratta di quelle situazioni in cui il Fisco presume che l’uso dell’auto sia promiscuo. Per questo motivo è previsto un limite alla deducibilità del costo ed alla detraibilità dell’IVA. Nel caso degli esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio la deduzione fiscale ammessa è pari all’80%. Nel caso dei professionisti e delle imprese – diverse dai rappresentanti – la deduzione è pari al 20% (con l’unica eccezione dei titolari di partita iva nel regime dei minimi – abrogato con la Legge di Stabilità 2016 e rimasto in vigore fino a scadenza o variazione per coloro che già vi avevano aderito – che possono dedurre un costo pari al 50%). Accanto al limite percentuale di deducibilità occorre considerare anche i limiti oggettivi che la norma pone ed oltre i quali non è possibile operare la deduzione dell’ammortamento nemmeno nelle percentuali indicate (18.075,99 euro per le autovetture - 25.822,84 euro per agenti e rappresentanti di commercio - e gli autocaravan; 4.131,66 euro per i motocicli; 2.065,82 euro per i ciclomotori). La detrazione dell’Iva è ammessa nella misura massima del 40%.

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