Da Mini-Aspi a Aspi, ecco come effettuare e quando è possibile la trasformazione. Le spiegazioni dell’INPS
Pochi giorni fa, lo scorso 19 settembre per l’esattezza, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha pubblicato il messaggio 7111 con il quale ha risposto ai numerosi quesiti posti da cittadini e addetti ai lavori e relativi alla trasformazione delle domande di indenittà mini - Aspi in domande di indennità Aspi.
Il messaggio si riferisce in particolare alle domande già accolte dall’INPS o in corso di erogazione.
All’interno del suo portale, l’INPS chiarisce che:
nell’ipotesi in cui l’assicurato abbia presentato domanda di indennità mini ASpI e successivamente si sia accorto di possedere i requisiti per l’indennità ASpI, potrà ottenere il riconoscimento dell’indennità ASpI solo nel caso in cui presenti un’apposita domanda di indennità ASpI nei termini legislativamente previsti di due mesi e otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Nella seguente ipotesi, la prestazione ASpI per la quale il soggetto avrà fatto richiesta, avrà come decorrenza il giorno successivo alla data in cui è stata presentata la domanda, mentre l’importo già erogato per la mini-ASpI verrà detratto dalla nuova prestazione ASpI.
Non sempre però, la domanda di trasformazione verrà accettata dall’INPS. Nel caso in cui infatti la richiesta sia stata presentata dopo il termine di legge previsto, e cioè 2 mesi e 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, essa non verrà riconosciuta.
L’INPS sottolinea infatti che:
Non è invece possibile riconoscere al lavoratore – che aveva già presentato domanda di indennità mini-ASpI – la indennità ASpI qualora la relativa domanda sia stata presentata dopo il termine legislativamente previsto di 2 mesi e 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA