Cosa rischio se fornisco nome e dati falsi?

Isabella Policarpio

30/07/2020

31/08/2021 - 16:58

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Fornire dati falsi sulla propria identità può risultare un’operazione molto semplice ma attenzione alle conseguenze: in alcuni casi scatta il penale. Ecco tutti in rischi.

Cosa rischio se fornisco nome e dati falsi?

Dare nome e cognome falsi ad esempio per evitare multe e sanzioni o altre responsabilità previste dalla legge, oltre che moralmente scorretto, è anche illegale.

Quindi prima di dichiarare a voce o in un documento un nome inventato oppure nome e cognome di un’altra persona è bene sapere a cosa si va incontro. In alcuni casi oltre alle sanzioni civili (ovvero l’applicazione di una multa) possono esserci anche conseguenze penali, specie se si incorre nel reato di Falso.

Dare nome e cognome falsi: il reato di Falsa dichiarazione

Riferire dei dati anagrafici falsi può essere uno scherzo o una bravata quando le persone coinvolte non sono pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, altrimenti scatta un vero e proprio reato. Quindi compilare il verbale di una multa inserendo nome e cognome falsi è vietato dalla legge.

Il divieto è contenuto nell’articolo 496 del Codice penale, che recita quanto segue:

“Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico”.

Il reato può avere quindi ad oggetto:

  • l’identità propria o altrui, cioè le generalità della persona medesima;
  • le qualità personali, ossia le caratteristiche che servono ad individuare una persona all’interno della collettività sociale.

L’interrogazione del pubblico ufficiale

Attenzione però perché per parlare di falsa dichiarazione è necessario che questa segua un’interrogazione che abbia per oggetto le richieste suddette: il mero silenzio e le dichiarazioni spontanee non costituiscono reato.

Si può parlare di interrogazione soltanto se avviene in forma scritta tramite compilazione di moduli dell’ufficio a cui appartiene il pubblico ufficiale (pensiamo ad una contravvenzione sul treno).

A questo punto è fondamentale chiarire chi sono i pubblici ufficiali: sono gli ufficiali appartenenti alle forze di Polizia, Carabinieri, Polizia postale, Esercito, i vigili del fuoco, i controllori di autobus e treni, ma anche i notai, gli avvocati nel compimenti di alcuni atti, gli insegnanti, i consiglieri comunali, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali dell’anagrafe.

Si parla invece di incaricato di pubblico servizio riferendosi a colui che pur non dotato dei poteri tipici dei pubblici ufficiali svolge un’attività comunque pertinente allo Stato o ad altri enti pubblici in genere.

Cosa si rischia?

Con questo genere di reati non si scherza affatto: la pena prevista è la reclusione da 1 a 5 anni.

Il reato è perseguibile d’ufficio, vale a dire che le indagini possono partire anche senza la denuncia di un privato cittadini, e l’autorità giudiziaria competente è il tribunale del luogo dove il fatto è avvenuto.

Pertanto se si ha anche solo il sospetto di poter essere indagati sarà bene contattare un avvocato, in questo caso penalista, per ricevere chiarimenti sul caso e iniziare a programmare eventualmente una strategia d’azione.

Qualche esempio: il controllore sull’autobus

Gli esempi che potremmo fare sono infiniti, ma senza dubbio uno dei più frequenti è falsificare nome e cognome ai controllori dei biglietti sui mezzi pubblici.

Il controllore che trova un passeggero senza biglietto potrebbe chiedere innanzitutto i documenti; in tal caso il viaggiatore potrebbe anche affermare di non esserne in possesso in quel momento senza per questo commettere alcun illecito. A questo punto allora il controllore chiederà le generalità del passeggero per compilare la multa e in caso questi fornisse uno o più dati falsi incorrerebbe nel reato.

Altro caso molto piuttosto frequente è la creazione di false identità sui Social network. Aprire un profilo falso su Facebook non è reato in assoluto se non nel caso di assunzione dei connotati di una persona realmente esistente: non è quindi illegale dotarsi di un nome di fantasia e usarlo come proprio profilo personale per comunicare, ma le persone devono essere consapevoli di avere davanti una maschera. Invece se avviene il furto dell’identità altrui oppure se il profilo falso è creato con finalità di stalking, adescamento o altro possono ricorrere varie ipotesi di reato.

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