Cosa fa il preposto alla sicurezza? Nomina, formazione, compiti e responsabilità

Isabella Policarpio

26 Febbraio 2019 - 12:23

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Il preposto alla sicurezza sovrintende e coordina il personale per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza aziendali. La legge stabilisce quando è obbligatorio, i compiti e le sanzioni.

Cosa fa il preposto alla sicurezza? Nomina, formazione, compiti e responsabilità

Il preposto alla sicurezza è una delle figure più importanti per la realizzazione e la vigilanza della salute e della sicurezza in azienda. Egli sovrintende il lavoro degli altri dipendenti, controlla il rispetto delle misure di sicurezza ed informa il personale dei rischi connessi all’attività lavorativa.

Il preposto viene individuato dal datore di lavoro tra i dipendenti che svolgono un ruolo di direzione e coordinamento del personale, come i capi cantiere, i capiti turno, ecc. Il datore ne cura la formazione e i corsi di aggiornamento.

Se il preposto alla sicurezza non rispetta gli obblighi del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro rischia l’arresto fino a 3 mesi o il pagamento di un’ammenda fino a 2.000 euro.

Preposto alla sicurezza: quando è obbligatorio?

L’individuazione del preposto alla sicurezza, salvo alcuni casi specifici, è una scelta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro che vuole assicurare un controllo maggiore delle misure di sicurezza aziendali.

Invece, il preposto alla sicurezza è obbligatorio nelle aziende che si occupano di:

  • montaggio e smontaggio delle opere provvisionali;
  • costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di paratoie o cassoni;
  • lavori di demolizione;
  • lavori in spazi confinati;
  • lavori di installazione della segnaletica stradale.

Responsabilità e nomina

Generalmente il preposto alla sicurezza viene individuato tra i capi reparto, i capi squadra o i capi turno che sovrintendono e vigilano il lavoro degli altri dipendenti.

Per quanto riguarda la nomina, non esiste un vero e proprio obbligo di legge: non si tratta di un atto di nomina in senso tecnico perché anche un soggetto privo di investitura può essere considerato preposto, basta che si tratti di un dipendente capace di vigilare sugli altri.

In altre parole, il preposto alla sicurezza non riceve un’investitura formale e non ha diritto ad un compenso per la funzione svolta, tuttavia risponde con l’arresto e con l’ammenda in caso di inadempimento.

I compiti del preposto alla sicurezza

I compiti del preposto alla sicurezza aziendale sono elencati all’articolo 19 del D.lgs n. 81 del 2008 a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. In sintesi le funzioni del preposto sono:

  • vigilare e sovrintendere l’osservanza degli obblighi di legge in materia di sicurezza da parte dei lavoratori e informare il datore di lavoro in caso di inosservanza;
  • vigilare sull’accesso dei lavoratori alle zone aziendali pericolose e verificare che solo il personale competente ed autorizzato vi acceda;
  • dare istruzioni nelle situazioni di pericolo;
  • informare prontamente i lavoratori dei rischi conseguenti all’esposizione a materiale nocivo e dare istruzioni sul da farsi;
  • ordinare agli altri lavoratori di interrompere l’attività in caso di pericolo grave ed immediato;
  • segnalare al datore di lavoro/dirigente le eventuali deficienze di mezzi, attrezzature e strumenti e le situazioni di pericolo esistenti;
  • frequentare i corsi di formazione iniziali e gli aggiornamenti ogni 5 anni.

Le sanzioni

Il preposto alla sicurezza non riceve alcuna indennità per le attività svolte, tuttavia se viola gli obblighi stabiliti dal Testo Unico può subire della sanzioni per inadempimento contrattuale.

Le sanzioni per chi non rispetta gli obblighi di legge sono:

  • l’arresto da 1 a 3 mesi oppure l’ammenda da 500 euro fino a 2.000 euro se omette di vigilare sull’osservanza degli obblighi di sicurezza dei lavoratori e se manca di informare il datore delle deficienze aziendali;
  • l’arresto fino a un mese oppure l’ammenda da 300 euro fino a 900 euro se omette di vigilare l’accesso alle aree pericolose, dare istruzioni ai lavoratori in caso di pericolo imminente, informare sulle conseguenze dell’esposizione a materiali/zone rischiosi;
  • la sola ammenda da 300 euro a 900 euro se omette di frequentare i corsi di formazione e quelli di aggiornamento.

La formazione

I preposti alla sicurezza sono tenuti a portare a termine una formazione obbligatoria ed anche a frequentare dei corsi di aggiornamento. Tutta la formazione del preposto alla sicurezza è a cura del datore di lavoro.

Gli argomenti ed i contenuti della formazione sono disciplinati dall’articolo 37 del Testo Unico salute e sicurezza dell’Ispettorato nazionale del lavoro e riguardano:

  • i soggetti coinvolti nella sicurezza aziendale, con i rispettivi obblighi;
  • i criteri per individuare i fattori di rischio aziendale;
  • la valutazione dei rischi;
  • le misure tecniche, procedurali ed organizzative per la prevenzione dei rischi e per la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro.

I preposti alla sicurezza devono seguire dei corsi di formazioni della durata complessiva di 8 ore, da svolgere sia in aula che in modalità e-learning. Oltre alla formazione iniziale obbligatoria ci sono anche i corsi di aggiornamento: durano 6 ore e vanno svolti ogni 5 anni.

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