Il contratto di lavoro intermittente è stato oggetto negli anni di una forte confusione normativa. Introdotto dalla Riforma Biagi, soppresso con il Dlgs n. 247/2007, reintrodotto con la legge n. 133/2008 e modificato con la Riforma Fornero.
I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della suddetta Riforma, cessano di produrre effetti decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore della stessa, se incompatibili con le disposizioni di cui al comma 21, art. 1, legge n. 92/2012.
Come si evince dalla parola stessa, il contratto di lavoro intermittente consente al datore di lavoro di chiamare il lavoratore all’occorrenza e per prestazioni a carattere discontinuo e per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. Tra i lavoratori di questa categoria:
- lavoratori dello spettacolo;
- addetti ai centralini;
- guardiani;
- receptionist;
- camerieri.
Non può essere fatto ricorso al lavoro intermittente per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, nonché in unità produttive dove, entro i 6 mesi precedenti, si sia proceduto a licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni.
Quando e come può essere stipulato?
La Riforma Fornero è intervenuta sull’ambito soggettivo, stabilendo che il contratto a lavoro intermittente può essere stipulato solo con:
- soggetti che hanno meno di 24 anni (la lavorazione deve concludersi entro i 25 anni pena la trasformazione del contratto in lavoro a tempo indeterminato);
- soggetti ultracinquantenni.
Il contratto di lavoro intermittente deve essere siglato in forma scritta ad probationem e deve indicare:
- durata;
- luogo;
- modalità di disponibilità;
- trattamento economico;
- indennità di disponibilità nel caso in cui nel contratto il lavoratore si obbliga a rispondere alla chiamata;
- tempi di pagamento;
- le eventuali misure di sicurezza necessarie per il tipo di attività.
Gli obblighi per il datore
Il datore di lavoro è obbligato a comunicare alla DTL (Direzione territoriale del lavoro) competente per territorio, mediante fax o posta elettronica, la durata della prestazione prima dell’inizio della stessa o di un ciclo integrato di prestazioni, che non possono superare i 30 giorni.
La comunicazione di inizio di lavoro intermittente può anche essere revocata, purchè anticipatamente rispetto all’inizio dell’attività, altrimenti la prestazione si considererà svolta con le evidenti conseguenze retributive e contributive.
In caso di violazione di detti obblighi scatta la sanzione da € 400 a € 2.400 per ogni lavoratore per cui la comunicazione è stata omessa.
Per consultare ulteriori info vi invitiamo a consultare la sezione delle FAQ sul sito del Ministero del Lavoro.
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