Contratto a progetto: dalla Riforma Fornero alle novità del Decreto lavoro

Valentina Pennacchio

29 Giugno 2013 - 12:59

Contratto a progetto: dalla Riforma Fornero alle novità del Decreto lavoro

Novità in arrivo sul fronte contratti. Con l’approvazione del Decreto lavoro sono state apportate alcune modifiche alla Riforma Fornero in particolare per quanto riguarda i contratti a termine, a chiamata e a progetto. Dalla Riforma Fornero alle novità del Decreto lavoro: cosa cambia nel contratto a progetto?

La Riforma Fornero

Il contratto a progetto è stato introdotto dal D.Lgs n. 276/2003, come una collaborazione coordinata e continuativa collegata ad un progetto. Al fine di evitare un abuso dello stesso ed evitare che il contratto a progetto nasconda rapporti di lavoro riconducibili a prestazioni con vincolo di subordinazione, la Riforma Fornero ha previsto la necessità di ricondurre il contratto a progetto ad uno o più progetti specifici, nonché ad un risultato finale. Ricordiamo che la mancata individuazione di un progetto specifico comporta la trasformazione del rapporto in un contratto subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

In particolare la legge n. 92/2012 ha previsto che tra i requisiti del contratto a progetto, ai fini della prova, debba risultare “la descrizione del progetto, con individuazione del contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende perseguire”.

In sostanza non basta prevedere un progetto, bisogna fornire una dettagliata descrizione dello stesso e il contratto a progetto deve svolgersi mediante una prestazione:

  • autonoma;
  • coordinata con il committente;
  • non collegata ad un orario.

Con la Riforma Fornero è stata fornita una specifica importante sul progetto oggetto del contratto. Esso non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi.

Per quanto riguarda il corrispettivo, deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non può essere inferiore ai livelli minimi applicati nello stesso settore alle mansioni equiparabili esercitate dai lavoratori subordinati. Il contratto si estingue quando:

  • si realizza il progetto oggetto del contratto stesso;
  • il committente rileva oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore che rendono impossibile la realizzazione del progetto;
  • il dipendente può recedere, dandone preavviso, quando tale facoltà sia prevista nel contratto.

Novità del Decreto lavoro

Il Decreto lavoro stabilisce le seguenti novità sulla forma e le caratteristiche del contratto a progetto:

  • il contratto a progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi (al posto di esecutivi o ripetitivi), elementi che non vengono più considerati separatamente tra i requisiti per escludere il contratto a progetto, ma contemporaneamente;
  • a livello formale viene eliminata la dicitura “ai fini della prova” nell’indicazione degli elementi del contratto, che ora devono essere indicati tassativamente.

A ciò si aggiunge il fatto che le dimissioni, la procedura di convalida o di risoluzione consensuale vengono estese anche ai contratti a progetto, nonché a quelli di associazione in partecipazione.

In pratica al contratto a progetto sono state estese quelle norme a garanzia del lavoratore e dirette ad eliminare le cosiddette “dimissioni in bianco”, pratica illegale di false dimissioni volontarie che viene perseguita con intento ricattatorio da parte del datore, ovvero quelle norme per cui è prevista la convalida preventiva delle dimissioni presentate dal dipendente in talune circostanze.

Tra questi casi ad esempio scatta la convalida del servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio quando vengono presentate le dimissioni dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza, dalla lavoratrice o dal lavoratore genitori durante i primi tre anni del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento.

SONDAGGIO