Associazione in partecipazione: cosa cambia con la Riforma Fornero? Ecco le novità

Valentina Pennacchio

22 Aprile 2013 - 11:00

Associazione in partecipazione: cosa cambia con la Riforma Fornero? Ecco le novità

L’art. 2549 del Codice Civile qualifica l’associazione in partecipazione come un contratto attraverso il quale “l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto”.

La suddetta tipologia di contratto si presta spesso a pratiche fraudolente atte a considerare il lavoratore come associato. Cosa cambia con la Riforma Fornero per l’associazione in partecipazione? Ecco le novità.

Novità della Riforma Fornero

La normativa anteriore alla Riforma Fornero, in particolare l’art. 86 del D.LGS n. 276/2003, al fine di contrastare le pratiche elusive, prevedeva che:

“in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato”.

La Riforma Fornero (legge n. 92/2012) ha soppresso suddetta normativa ed è intervenuta in materia di associazione in partecipazione stabilendo un tetto massimo di associati, impegnati nella stessa attività, pari a 3, nel caso in cui l’apporto dell’associato risulti anche una prestazione di lavoro. Questa regola incontra un’eccezione, quando l’associato è legato all’associante da vincolo:

  • coniugale;
  • di parentela entro il terzo grado;
  • di affinità entro il secondo grado.

Qualora il divieto venga violato, il rapporto con gli associati, il cui apporto consiste anche in una prestazione lavorativa, viene considerato lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Presunzione di subordinazione

Oltre al caso suddetto, la presunzione di subordinazione, salvo prova contraria, scatta nei seguenti casi:

  • quando non c’è una concreta partecipazione agli utili da parte dell’associato;
  • quando non si presenta il rendiconto all’associato;
  • quando l’apporto non si qualifica come un’attività lavorativa qualificata a sufficienza e maturata tramite percorsi formativi.

Associazione in partecipazione: aspetti fiscali

Se vuoi conoscere gli aspetti fiscali dell’associazione in partecipazione: Associazione in partecipazione: aspetti fiscali. Imposte sui redditi, IVA, IRAP, imposta di registro.