Riscaldamento condomino: arriva l’obbligo del contatore. Spesa divisa per consumi

Roberto Rais

17 Agosto 2016 - 11:50

Cosa fare entro il 31 dicembre 2016 per mettersi in regola sui riscaldamenti condominiali. Arriva l’obbligo dei contabilizzatori per dividere correttamente le spese.

Riscaldamento condomino: arriva l’obbligo del contatore. Spesa divisa per consumi

Entro il 31 dicembre 2016 i condomini hanno l’obbligo di installare i c.d. “contabilizzatori” di calore: dispositivi che permetteranno la ripartizione della spesa del riscaldamento sulla base dei consumi effettivi di ciascuna unità immobiliare, consentendo pertanto il pagamento di quote maggiormente aderenti al reale utilizzo dell’impianto comune.

Pertanto, stando a quanto indicato ai sensi del Dlgs 102/2014, articolo 9 comma 5, entro la fine dell’attuale anno, tutti gli edifici nei quali è presente un impianto centralizzato di riscaldamento dovranno essere dotati di contabilizzatori. Nel caso in cui il condominio non provveda a installare i contabilizzatori di calore, ogni singolo proprietario di appartamento andrà incontro a una sanzione da 500 a 2.500 euro.

Riscaldamento centralizzato condominio: arriva l’obbligo del contatore

Il funzionario incaricato di accertare la violazione e l’irrogazione della sanzione non dovrà tuttavia limitarsi a tale solo atto amministrativo, ma dovrà altresì diffidare il condominio a provvedere alla regolarizzazione entro il termine di 45 giorni dalla data della contestazione. Ne consegue che l’amministratore del condominio dovrà essere pertanto nelle condizioni di poter esibire i criteri su cui viene effettuata la ripartizione, sulla base della norma Uni 10200 in vigore, o sulla relazione asseverata, e la corretta ripartizione da effettuarsi in sede di rendiconto annuale, esercizio per esercizio.

Più nel dettaglio, al fine di procedere a una corretta contabilizzazione degli oneri, la voce di costo del “riscaldamento” dovrà essere suddivisa tra i consumi volontari e quelli involontari. In particolar modo, i primi saranno composti dal costo del calore che viene prelevato da ciascun condomino per finalità volontarie, senza considerare il ricorso ad alcun coefficiente di natura correttiva. I secondi sono invece delle quote fisse, che coincidono con le dispersioni di calore dalle tubazioni.

Riscaldamento condominio: ognuno pagherà secondo i consumi

La ripartizione verrà quindi effettuata sulla base di una nuova tabella millesimale che verrà redatta dal tecnico abilitato, ricorrendo al conteggio del fabbisogno di energia di ogni singola unità immobiliare. Tuttavia, per poter procedere a un corretto calcolo, bisognerà procedere alla valutazione delle sole parti comuni, e non dagli interventi effettuati dai singoli proprietari di appartamento (ad esempio, la coibentazione interna o la sostituzione dei serramenti con riduzione delle dispersioni). Tuttavia, è errato pensare che tali positivi interventi per la riduzione delle dispersioni non comportino comunque una maggiore convenienza in capo al condominio: i benefici verranno però ricondotti sulla sola quota a consumo.

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