Il congedo matrimoniale si può posticipare? Le regole in vigore e come fare per avanzare una richiesta al datore di lavoro.
Il congedo matrimoniale può essere posticipato o spezzato dal lavoratore? Per rispondere a questa domanda che interessa tutti i dipendenti alle prese con il matrimonio e con quanto spetta in ambito ferie, occorre analizzare la normativa vigente e le pronunce della Corte di Cassazione.
Innanzitutto, bisogna chiarire che Il congedo matrimoniale è quel periodo di astensione dal lavoro che viene concessa dalla legge in caso di matrimonio o unione civile. Il suo scopo è quello di partire per il viaggio di nozze senza perdere il lavoro e conservando la normale retribuzione.
In generale, il congedo matrimoniale non può essere posticipato a piacimento, perché è regolato da specifiche norme di legge e da eventuali contratti collettivi di lavoro (CCNL). Ci sono, però, delle eccezioni.
Di seguito tutto quello che c’è da sapere sul congedo matrimoniale posticipato.
Cos’è il congedo matrimoniale secondo la legge
Secondo la normativa italiana (ad es. per i lavoratori del settore privato, DPR n. 395/1957 per l’industria, DPR n. 792/1955 per il commercio) il congedo matrimoniale spetta in occasione del matrimonio civile o concordatario.
Di norma deve essere fruito in un periodo compreso tra i 30 giorni precedenti e i 30 giorni successivi alla data del matrimonio.
La durata è di 15 giorni consecutivi di calendario (compresi domeniche e festivi). Quindi, in linea di massima non si può chiedere dopo questo intervallo.
Si può posticipare il congedo matrimoniale?
In generale no, non è liberamente posticipabile.
Il motivo è scritto nella legge: il congedo matrimoniale va fruito entro un periodo di 30 giorni prima o dopo la celebrazione del matrimonio.
Se non viene chiesto in quel periodo, di regola decade.
Tuttavia, esistono delle eccezioni: sono ammesse solo in casi di forza maggiore oggettiva (es. malattia grave) che rendano impossibile la fruizione nei tempi stabiliti e la giurisprudenza richiede che sia tutto adeguatamente documentato.
Anche la Cassazione (tra cui Cass. n. 12561/1993) ha ribadito che non può essere frazionato salvo diversa disposizione contrattuale o accordo aziendale, ma è raro che i CCNL lo prevedano.
Tuttavia, sul tema la sentenza numero 9150 del 6 giugno 2012 della Corte di cassazione prevede che, per usufruire del congedo, non è necessario il computo dei giorni a partire dalla data della celebrazione e che, invece, basta che il motivo del congedo sia “ragionevolmente connesso alle nozze” e inoltre “la giornata del matrimonio non deve essere necessariamente ricompresa nei 15 giorni di congedo”.
Vuol dire che - salvo esigenze aziendali insuperabili - non è vietato in maniera assoluta andare in viaggio di nozze e chiedere il congedo al lavoro oltre il termine consuetudinario dei 30 giorni dal matrimonio.
Come fare per chiedere il posticipo del congedo matrimoniale?
Chiedere di posticipare il congedo matrimoniale, anche se in linea generale non è previsto dalla legge, è quindi possibile se esistono motivi validi (causa di forza maggiore) e solo se l’azienda accetta.
Cosa fare, quindi, per richiederlo al datore di lavoro? Ecco i principali passaggi:
- verificare tutti i presupposti: esiste una causa di forza maggiore o una motivazione oggettiva? C’è un accordo con l’azienda o una prassi favorevole? Il CCNL prevede flessibilità?
- preparazione di una richiesta scritta chiara: indicare la data di matrimonio e motivare la richiesta (es. motivi di salute, esigenze aziendali, impossibilità organizzativa);
- chiedere l’approvazione formale;
- consegna la richiesta per iscritto, meglio se inviata per PEC o consegnarla a mano con ricevuta
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