Congedo matrimoniale: si può spezzare o posticipare?

Isabella Policarpio

09/06/2021

25/08/2021 - 12:21

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Come funziona il congedo matrimoniale: non si può spezzare o frazionare ma è possibile posticipare la partenza rispetto alla data delle nozze. Le precisazioni della Cassazione.

Congedo matrimoniale: si può spezzare o posticipare?

Il congedo matrimoniale è quel periodo di astensione dal lavoro che viene concessa dalla legge in caso di matrimonio o unione civile. Il suo scopo è quello di partire per il viaggio di nozze senza perdere il lavoro e conservando la normale retribuzione.

Sono 15 i giorni di congedo matrimoniale previsti dal nostro ordinamento; tuttavia spesso sorgono dei dubbi circa la possibilità di spezzare il congedo (ad esempio in due settimane non consecutive) o posticiparlo rispetto alla data della nozze.

Recentemente la Corte di cassazione ha stabilito che il termine di 30 giorni dalla data del matrimonio non è tassativo, aprendo la possibilità agli sposini di posticipare il congedo.

Facciamo il punto sulle domande più frequenti riguardo al congedo matrimoniale e alla sua fruizione.

Il congedo matrimoniale si può spezzare?

Il congedo matrimoniale non si può spezzare e frazionare in nessun caso. Significa che i 15 giorni previsti dalla legge devono essere fruiti in maniera consecutiva.

Alcuni contratti collettivi - per particolari qualifiche o settori produttivi - possono prevedere un periodo maggiore di giorni di congedo matrimoniale, periodo che, al contrario, non può mai essere inferiore a quanto stabilito a livello nazionale. Tuttavia, anche nei rari casi in cui il congedo matrimoniale superi i 15 giorni, questi si devono fruire in maniera continuativa e non si possono spezzare.

Quando può essere chiesto il congedo matrimoniale?

Quando si può chiedere il congedo matrimoniale è uno dei dubbi più comuni dei neosposi. La normativa nazionale - il Regio Decreto Legge n. 1334 del 1937 - e i diversi CCNL prevedono che, di norma, i 15 giorni di congedo matrimoniale debbano essere fruiti consecutivamente a decorrere dal 3° giorno antecedente al matrimonio o alla celebrazione dell’unione civile.

Ma, come più volte ha ribadito la Cassazione, il datore di lavoro può sempre concedere condizioni migliorative, ad esempio permettere che in congedo venga utilizzato in un altro periodo, sempre che questo non arrechi un danno alla produttività e non causi un danno agli altri colleghi.

Si può posticipare il congedo matrimoniale?

Quanto appena detto vuol dire che la legge non pone ostacoli alla possibilità di posticipare il congedo matrimoniale rispetto alla data delle nozze, sempre che si tratti di un tempo “congruo”.

Normalmente il congedo matrimoniale viene chiesto entro 30 giorni dalla celebrazione del rito civile o religioso ma può capitare che coniugi preferiscano posticipare il viaggio di nozze di diversi mesi. Questo capita, ad esempio, quando gli sposi scelgono mete esotiche per le quali bisogna aspettare la stagione favorevole.

Sul tema la sentenza n. numero 9150 del 6 giugno 2012 della Corte di cassazione prevede che, per usufruire del congedo, non è necessario il computo dei giorni a partire dalla data della celebrazione e che, invece, basta che il motivo del congedo sia “ragionevolmente connesso alle nozze” e inoltre “la giornata del matrimonio non deve essere necessariamente ricompresa nei 15 giorni di congedo”.

Vuol dire che - salvo esigenze aziendali insuperabili - non è vietato in maniera assoluta andare in viaggio di nozze e chiedere il congedo al lavoro oltre il termine consuetudinario dei 30 giorni dal matrimonio.

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