Chi ha manipolato l’EURIBOR? Nessuno lo sa

Redazione Money Premium

20 Febbraio 2024 - 07:14

16 miliardi di euro è il risarcimento spettante agli italiani che hanno sottoscritto un mutuo nel periodo di manipolazione dell’EURIBOR. Ma la giurisprudenza si divide.

Chi ha manipolato l’EURIBOR? Nessuno lo sa

Il 29 gennaio 2024, il Tribunale di Torino, presieduto dal Giudice Astuni, ha emesso una sentenza che diverge dalla precedente ordinanza del 13 dicembre 2023 della Cassazione in materia di intese anticoncorrenziali relative alla manipolazione dell’Euribor da parte di quattro grandi gruppi bancari (Barclays, Deutsche Bank, Société Générale e Royal Bank of Scotland), e alla nullità parziale dei contratti di finanziamento.

La Cassazione, interpretata dal Tribunale di Torino, ha stabilito un principio giuridico fondamentale: le intese vietate dall’art. 2 della Legge n. 287 del 1990, nota come legge antitrust, non si limitano ai contratti o negozi giuridici, ma includono anche comportamenti o condotte “non negoziali”. Tali comportamenti, con la partecipazione di almeno due imprese, devono restringere o falsare in modo consistente la concorrenza nel mercato.

La decisione della Commissione Europea del 4 dicembre 2013 riguardante la manipolazione dell’Euribor costituirebbe una prova privilegiata di un’intesa illecita, invalidando i contratti successivi che si richiamano a tale manipolazione.
Si stima in 16 miliardi di euro il risarcimento complessivo spettante agli italiani che hanno sottoscritto un mutuo nel periodo di manipolazione dell’EURIBOR.

Ma contrariamente a questo principio, il Tribunale di Torino sostiene che i contratti di finanziamento delle banche non coinvolte nell’intesa anticoncorrenziale non possono essere considerati contratti “a valle” di un’intesa illecita.

Il Tribunale respinge l’idea di un interesse uniforme nel settore bancario a mantenere alto l’Euribor. La Decisione della Commissione UE sottolinea la varietà di posizioni assunte dalle banche, indicando che l’interesse può essere elevato, basso o forfettario, a seconda delle operazioni di credito e/o derivati su tassi.

Due differenze chiave tra il caso in esame e i precedenti riguardano l’assenza di un ente rappresentativo degli interessi dell’intero settore bancario e l’assenza di una posizione collettiva comune nei confronti della clientela.

Il Tribunale conclude che, considerando queste differenze, non è possibile qualificare come contratto “a valle” qualsiasi contratto di credito parametrato all’Euribor in esecuzione tra il 2005 e il 2008. Tale qualificazione, sostiene il Tribunale, non può essere fatta senza l’accertamento decisivo dell’adesione dell’impresa bancaria all’intesa per la manipolazione del prezzo.

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