Certificazione Unica CU 2017: istruzioni frontespizio

Francesco Oliva

4 Marzo 2017 - 11:31

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Istruzioni certificazione unica cu 2017: focus sul frontespizio del modello.

Certificazione Unica CU 2017: istruzioni frontespizio

Mancano ormai pochi giorni alla scadenza per l’invio telematico delle certificazioni uniche Cu 2017.

L’Agenzia delle Entrate nel mese di gennaio ha pubblicato il modello definitivo e le istruzioni della certificazione unica 2017.

In questo articolo analizziamo le istruzioni utili per la compilazione del frontespizio, con particolare riferimento ai soggetti che devono predisporre, firmare ed inviare telematicamente la certificazione unica 2017.

I sostituti d’imposta utilizzano la Certificazione Unica 2017 (ex Cud), per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

La Certificazione Unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello sintetico entro il 31 marzo (era il 28 febbraio fino allo scorso anno), mentre la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello ordinario deve essere effettuata entro il 7 marzo, in via telematica.

Certificazione unica 2017: istruzioni compilazione frontespizio

Il frontespizio della certificazione unica 2017 si compone dei seguenti riquadri:

  • tipo di comunicazione;
  • dati relativi al sostituto;
  • dati relativi al rappresentante;
  • firmatario della comunicazione;
  • firma della comunicazione e impegno alla presentazione telematica.

Si tratta di dati che le istruzioni ministeriali alla Certificazione Unica Cu 2017 prevedono come obbligatori.

Ecco di seguito i tipi di comunicazione attraverso i quali può avvenire la trasmissione telematica della Cu certificazione unica 2017.

Certificazione unica 2017, ecco i tipi di comunicazione:

In alcuni casi particolari la Certificazione unica Cu 2017 può essere inviata fleggando le caselle annullamento, sostituzione o eventi eccezionali.
Analizziamo queste situazioni una ad una.

Annullamento
Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione annullare una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, barrando la casella Annullamento posta nel frontespizio.

Sostituzione
Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione sostituire una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella Sostituzione posta nel frontespizio. Qualora si proceda alla sostituzione o all’annullamento di una certificazione già validamente trasmessa, è necessario predisporre una nuova “Comunicazione” contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o da sostituire. Pertanto, nel medesimo invio non potranno essere presenti Certificazioni Uniche ordinarie e Certificazioni Uniche da sostituire o annullare.

Eventi eccezionali
La casella Eventi eccezionali, posta il alto a destra della facciata del frontespizio del presente modello, deve essere compilata dal sostituto d’imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali.

In particolare indicare uno dei seguenti codici:

1 – per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l’articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data
dell’evento lesivo;
3 – per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l’OPCM n.
3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata ulteriormente prorogata
fino al 15 dicembre 2016 dall’art. 1, comma 599, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
6 – per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Certificazione unica 2017: i dati relativi al sostituto d’imposta

Il dichiarante della certificazione unica 2017 deve indicare il codice fiscale, il cognome e nome ovvero la denominazione o ragione sociale risultante dall’atto costitutivo o, in mancanza di quest’ultimo (ad esempio, in caso di società di fatto), quella effettivamente utilizzata, indicandola senza abbreviazioni.

Le pubbliche amministrazioni devono indicare la denominazione con la quale sono contraddistinte dalle disposizioni che le regolano. Se qualche dato indicato nel certificato di attribuzione del codice fiscale è errato, il sostituto deve recarsi presso un qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, per ottenere la variazione dello stesso. Fino a quando la variazione non è stata effettuata, il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

Certificazione unica 2017: i dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione

In questo riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale, la carica rivestita dal soggetto che presenta il flusso. Nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente dichiarante, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società o ente dichiarante e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l’ente dichiarante e il sostituto d’imposta cui il flusso si riferisce.

Ai fini dell’individuazione della carica rivestita all’atto della comunicazione si deve riportare nell’apposita casella uno dei seguenti codici:

1 - Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;
2 - Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell’eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire;
3 - Curatore fallimentare;
4 - Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
5 - Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati;
6 - Rappresentante fiscale di soggetto non residente;
7 - Erede;
8 - Liquidatore (liquidazione volontaria);
9 - Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell’IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione;
10 - Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993;
11 - Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita;
12 - Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione);
13 - Amministratore di condominio;
14 - Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione;
15 - Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione.

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