Cedolare secca 2014: aliquota al 10%, obblighi e scadenze. Come funziona?

Valentina Brazioli

9 Agosto 2014 - 17:55

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Cedolare secca sugli affitti, con la nuova aliquota al 10% è ancora più conveniente. Ma come destreggiarsi tra obblighi e scadenze? Ecco le indicazioni principali.

Cedolare secca 2014: aliquota al 10%, obblighi  e scadenze. Come funziona?

Cedolare secca sugli affitti: in un mercato immobiliare che sconta le inevitabili ripercussioni di una crisi economica sempre più stringente, l’aliquota al 10% è una tentazione per molti proprietari di immobili. Come aderire a questo regime estremamente conveniente è quindi una domanda sempre più frequente: ma ci sono anche condizioni, obblighi e scadenze da rispettare.

Cedolare secca: quando si applica?

Innanzitutto, però, è bene ricordare che non tutti possono sottostare alla tassa del 10 per cento sui redditi da locazione. Sussistono, infatti, 3 casi fondamentali in cui si può accedere al prelievo ultra light sull’affitto:

  • Per i contratti di locazione a canone concordato, stabilito sulla base di accordi tra associazioni di inquilini e proprietari, siglati in Comuni con carenze di disponibilità abitative e in quelli ad alta tensione abitativa. Nello specifico, il canone deve essere compreso all’interno di fasce di prezzo prestabilite ed è applicabile solo alle abitazioni (categoria catastale A).
  • Inoltre, in fase di conversione del decreto questa misura è stata estesa anche ai contratti di locazione stipulati in aree dove è stato dichiarato lo stato di emergenza per il sopraggiungere di calamità naturali. L’agevolazione, in questo caso, si applica solo se l’emergenza è stata deliberata a partire dal 28 maggio 2009 o nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore del decreto legge 47. Una platea piuttosto ampia, circa 3 mila Comuni, considerando le frane e i terremoti che hanno colpito l’Italia negli ultimi anni.
  • Infine, possono scegliere la cedolare secca al 10 per cento anche i privati che affittano alloggi a cooperative o enti senza scopi di lucro, purché sublocati a studenti universitari.

Obbligo di comunicazione per i locatori

L’opzione della cedolare secca, ovviamente, spetta ai locatori, i quali dovranno adempiere a un doppio obbligo di comunicazione: ovvero, nei confronti dell’affittuario e dell’amministrazione finanziaria. In particolare, l’inquilino dovrà essere avvertito preventivamente e tramite lettera raccomandata; se c’è più di un inquilino, a ognuno di loro dovrà arrivare l’apposita comunicazione. Il padrone di casa è esonerato da quest’onere solo se nel contratto è già espressamente prevista la rinuncia agli aggiornamenti del canone, o nei casi di contratti di breve durata che non prevedono né l’obbligo di registrazione con termine fisso , né l’aggiornamento dell’affitto.

Le scadenze e gli adempimenti per la cedolare secca

Gli affitti abitativi ricompresi nella cedolare secca trovano spazio all’interno del Modello Unico 2014 per le persone fisiche. In questa dichiarazione, infatti, possono essere inseriti sia i canoni di locazione per contratti a canone libero (aliquota del 21 per cento) che quelli a canone concordato (15 per cento). Quindici e non dieci per cento, perché la nuova aliquota si applica solo sui canoni relativi all’anno 2014 (fino al 2017).

Per quest’anno, le scadenze previste sono:

  • 16 giugno (o 7 luglio, per coloro che godono della proroga) per la prima rata;
  • 1 dicembre, rata unica se l’acconto è inferiore a 257,52 euro

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