Categorie protette: cosa sono e chi ne fa parte

Laura Pellegrini

21/01/2021

05/09/2022 - 09:46

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Cercando tra le offerte di lavoro è facile imbattersi in annunci riservati alle «categorie protette». Ma chi rientra in tali categorie? Quali sono i diritti e gli obblighi a esse riservate e come ci si può iscrivere?

Categorie protette: cosa sono e chi ne fa parte

Il nostro ordinamento giuridico - in ottemperanza alla legge numero 68 del 1999 - prevede precise regole per l’inserimento nel mondo del lavoro per le categorie protette. Questa dicitura è spesso presente negli annunci di offerte di lavoro, ma non tutti sanno a che cosa si riferisce e chi rientra in tale categoria.

I soggetti considerati «categorie protette» sono coloro che, a causa della presenza di particolari condizioni di salute, risultano svantaggiati nel trovare un’occupazione. In tali casi, quindi, lo Stato riconosce a questi individui una corsia preferenziale per l’assunzione agevolata.

In che modo avviene il meccanismo? Attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato che hanno lo scopo primario di promuovere l’inserimento e l’’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro.

Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio chi sono queste categorie protette e a cosa hanno diritto.

Categorie protette: cosa sono chi ne fa parte

Prima di individuare chi fa parte delle categorie protette, pare opportuno ricordare che la legge italiana distingue le persone“disabili” dalle “altre categorie” di soggetti.

Rientrano nella prima categoria:

  • gli invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 45%;
  • gli invalidi del lavoro con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 33%;
  • i non vedenti (comprese anche le persone con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti);
  • i sordomuti (individui colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio);
  • gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi di servizio.

Per le suddette categorie, al fine del riconoscimento presso le «categorie protette» è necessario il rilascio della certificazione sottoscritta dalle commissioni apposite delle Aziende Sanitarie Locali (ASL). Per i casi di invalidità successiva all’infortunio sul lavoro, invece, sarà necessario un accertamento certificato dall’INAIL.

Fanno parte, invece, delle “altre categorie”:

  • gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per cause di lavoro, di guerra e di servizio svolto nelle pubbliche amministrazioni (inclusi gli orfani, le vedove e i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);
  • i soggetti equiparati, ovvero coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, lavoro e servizio;
  • i profughi italiani rimpatriati.

Diritto all’assunzione e obblighi per le aziende

Come anticipato in premessa, le categorie protette hanno diritto a una corsia preferenziale di assunzione. Anche le aziende, inoltre, devono adempiere alcuni obblighi di assunzione di una percentuale minima di categorie protette nel loro organico.

Questa percentuale varia in base alle dimensioni e al numero di lavoratori dell’azienda stessa come segue:

  • le aziende da 15 a 35 dipendenti devono assumere nel loro organico aziendale almeno un soggetto appartenente alle categorie protette;
  • le aziende da 36 a 50 dipendenti devono assumere almeno 2 lavoratori appartenenti alle categorie protette;
  • per le grandi aziende che hanno più di 50 dipendenti, i lavoratori appartenenti alle categorie protette da assumere devono essere almeno pari al 7% dei lavoratori occupati.

Una precisazione: non rientrano nel calcolo i dirigenti, il personale con con contratto a tempo determinato, di apprendistato, o gli addetti al telelavoro. Le aziende che non si adoperino al rispetto di tale obbligo sono soggette a sanzioni amministrative.

Agevolazioni ed esoneri per le aziende

Per le aziende che assumono soggetti appartenenti alle categorie protette sono previste delle agevolazioni particolari, quali:

  • fino a 8 anni di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali per l’assunzione di lavoratori con una percentuale di invalidità oltre il 79%;
  • fino a 8 anni di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali per l’inserimento di lavoratori con un handicap intellettivo e psichico;
  • fino a 5 anni di fiscalizzazione del 50% per l’inserimento in azienda di lavoratori con una percentuale di invalidità compresa tra il 67 e 79%;
  • rimborso parziale delle spese sostenute per adeguare il posto di lavoro a soggetti con percentuale di invalidità superiore al 50% o per predisporre tecnologie finalizzate al telelavoro.

Per quanto riguarda, invece, gli esoneri, essi riguardano:

  • aziende in liquidazione o in stato di fallimento dichiarato,
  • aziende in fase di ristrutturazione, o riorganizzazione aziendale, che abbiano dovuto adottare interventi straordinari di integrazione salariale,
  • aziende in mobilità,
  • aziende che abbiano stipulato contratti di solidarietà.

Categorie protette: come avviene l’assunzione?

Chiarito che le categorie protette hanno diritto all’assunzione in determinati casi, sorge il dubbio circa le modalità di inserimento di tali lavoratori. Sul punto, l’assunzione può avvenire in due modi:

  • per chiamata nominativa, individuando direttamente il lavoratore da assumere;
  • per chiamata numerica attraverso le liste del Centro dell’Impiego.

Come iscriversi alle categorie protette

Per poter iscriversi alla lista del CpI occorre soddisfare alcuni requisiti:

  • avere almeno 15 anni;
  • non aver raggiunto l’età pensionabile;
  • essere disoccupati;
  • essere in possesso della certificazione di invalidità civile.

L’iscrizione presso il Servizio per l’Occupazione dei disabili è gratuita e può essere effettuata nel Centro per l’impiego della città nel quale si ha la propria residenza.

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